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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33470/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17 ottobre 2025, deducendo quale unico motivo la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto come furto, anziché rapina impropria. Secondo la ricostruzione recepita dalla Corte d'appello, l'imputato, insieme ad altri soggetti, aveva sottratto la borsa a una donna anziana e, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, aveva esercitato violenza per assicurarsi il possesso del bene e procurarsi l'impunità. La fuga era avvenuta ad alta velocità, in pieno giorno, in una zona abitata e trafficata, con manovre pericolose che avevano messo in pericolo pedoni e automobilisti; durante la fuga la borsa era stata lanciata dalla vettura. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva ricostruito puntualmente i fatti sulla base del verbale di arresto e aveva adeguatamente motivato la sussunzione nella fattispecie della rapina impropria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo, relativo alla carenza di motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina impropria anziché furto, era manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la violenza esercitata dopo la sottrazione per conservare il possesso della cosa e assicurare l'impunità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro prevista dalla decisione, il cui importo è troncato nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La violenza esercitata dopo la sottrazione, quando è diretta ad assicurare il possesso della cosa o l'impunità, consente la qualificazione del fatto come rapina impropria.

  • art. 624 c.p.

    La qualificazione come furto è stata esclusa perché, secondo la ricostruzione accolta, alla sottrazione è seguita violenza funzionale al possesso del bene e all'impunità.

Massime di principio

  • La sottrazione di una cosa seguita dall'esercizio di violenza per assicurare il possesso del bene o procurare l'impunità integra la rapina impropria, e non il solo furto.
  • La violenza successiva alla sottrazione può essere riconosciuta anche attraverso le modalità della fuga, quando esse evidenzino una condotta funzionale a conservare il possesso della cosa o a sottrarre l'autore all'intervento delle forze dell'ordine.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso per carenza di motivazione quando la sentenza d'appello ricostruisce i fatti sulla base degli elementi probatori indicati e spiega in modo puntuale la loro sussunzione nella fattispecie della rapina impropria.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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