Ordinanza n. 2706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio – Roma che aveva respinto il ricorso contro la mancata applicazione della riserva del 15% prevista dal bando di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto avverso gli atti della procedura concorsuale, lamentando la mancata applicazione della riserva del 15% prevista dall'art. 1, comma 4, del bando in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale. La candidata aveva effettivamente svolto il servizio civile presso la Misericordia di Serino dal 25 agosto 2015 al 25 agosto 2016. La mancata valorizzazione della riserva era riconducibile a un errore nella compilazione del modulo telematico; secondo l'appellante, tale errore era scusabile e riconoscibile dall'Amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. In sede cautelare ha ritenuto non controverso il diritto dell'appellante alla riserva del 15%, considerato l'incontrovertibile svolgimento del servizio civile, e ha qualificato come palesemente scusabile e riconoscibile dall'Amministrazione l'errore commesso nella compilazione della domanda telematica. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché la posizione dell'appellante nella graduatoria incideva sulle sue chances di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a., ha fissato la discussione del merito per il 17 dicembre 2026. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione dell'ordinanza e del ricorso integrale sul sito del Ministero della giustizia, con esonero dall'indicazione nominativa dei destinatari e indicazione degli elementi identificativi del giudizio. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione nei successivi quindici giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, del bando di concorso
La clausola del bando prevede una riserva del 15% in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale.
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
operatori volontari che abbiano concluso -senza demerito- il servizio civile universale
Costituisce il fondamento normativo della riserva prevista in favore degli operatori volontari del servizio civile universale.
legge 6 marzo 2001, n. 64
servizio civile nazionale
È richiamata quale fonte normativa del servizio civile nazionale rilevante ai fini della riserva.
art. 98 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Consente di fissare la discussione del merito contestualmente alla decisione cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei soggetti inseriti nella graduatoria.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando il candidato dimostri incontrovertibilmente di possedere il requisito sostanziale per una riserva prevista dalla legge e dal bando, un errore nella compilazione del modulo telematico può essere considerato scusabile e riconoscibile dall'Amministrazione, con conseguente necessità di non sacrificarne automaticamente la posizione concorsuale.
- Sussiste il periculum in mora nella controversia concorsuale quando la mancata considerazione di una riserva incide sulla posizione in graduatoria e, conseguentemente, sulle concrete chances di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
- Nel giudizio di appello, il giudice amministrativo può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado e fissare contestualmente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a.
- Quando il numero dei soggetti inseriti nella graduatoria rende particolarmente onerosa l'individuazione e la notificazione individuale dei controinteressati, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, imponendo alla parte interessata specifici adempimenti di pubblicazione e deposito.
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