Cassazione Penale, Sentenza n. 40234/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta (25/10/2023) e, in Cassazione, contestavano in particolare: per Maria Concetta Bevilacqua la penale responsabilità per estorsione aggravata (capo D), denunciando un errore di fatto nella ricostruzione della natura e dell'oggetto del contratto di locazione (sostenendo che il capitolato prevedeva la concessione gratuita dell'area destinata a isola ecologica e che il contratto oneroso riguardava solo un'area diversa) e lamentando omessa motivazione in ordine all'aumento di pena ex art. 63, comma 4 c.p.; per Andrea Ferreri la sussistenza dell'aggravante mafiosa ex art. 416‑bis 1 c.p. connessa ai reati di traffico di stupefacenti (capi H e I), deducendo errore di fatto circa il collegamento con soggetti mafiosi (le indicazioni gli sarebbero pervenute da un soggetto, Adriano Bevilacqua, estraneo al clan). Entrambi hanno invocato il rimedio dell'art. 625‑bis c.p.p. per errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Andrea Ferreri e ha rigettato il ricorso di Maria Concetta Bevilacqua. Motivazioni principali: il rimedio ex art. 625‑bis c.p.p. è strettamente circoscritto agli errori percettivi di fatto nella lettura degli atti e non copre valutazioni di merito o errori interpretativi; le censure dei ricorrenti riguardavano in gran parte elementi valutativi (collegamenti probatori, apprezzamento delle intercettazioni e della rete di approvvigionamento, la natura coattiva dell'imposizione contrattuale) e non un mero errore percettivo. Sulla fattispecie, la Corte di legittimità ha ritenuto che le conversazioni intercettate, i sequestri di droga e gli altri elementi probatori dimostrassero il collegamento operativo di Ferreri con la consorteria Bevilacqua e la strutturazione delle "piazze" di spaccio; quanto a Bevilacqua, la Corte ha valutato decisive le modalità e le circostanze della stipula del contratto di locazione (imposizione del rapporto, conto separato, discussione sulla ripartizione del provento) per la configurazione dell'estorsione. Conseguenze: condanna alle spese processuali per entrambi; condanna di Ferreri anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (aggravante mafiosa)
L'aggravante e l'effetto speciale (art. 416‑bis 1 c.p.) possono essere confermati sulla base di un quadro probatorio complessivo che dimostra il collegamento e l'agevolazione operativa da parte della consorteria anche se non tutte le indicazioni provengono da un preciso vincolo parentale: è possibile accertarne la sussistenza sulla base della struttura organizzativa, dei canali di approvvigionamento e del controllo del territorio.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
L'estorsione può realizzarsi mediante l'imposizione coartata di un rapporto contrattuale (stipula forzata di un contratto di locazione), quando le modalità di conclusione e le circostanze dimostrano la violazione della autonomia negoziale della parte offesa.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
I delitti di cessione e approvvigionamento di stupefacenti sono stati ricondotti alle norme speciali sugli stupefacenti e integrano, insieme alla condotta organizzativa, il reato di traffico e le condotte connesse.
artt. 81, secondo comma cod. pen.
Le condotte di cessione e di approvvigionamento, anche se frammentate in più atti, possono concorrere a formare un unico disegno criminoso e la concorsualità è applicata secondo le norme sui concorsi di reato.
art. 625‑bis cod. proc. pen.
Il rimedio per errore di fatto in Cassazione è strettamente limitato agli errori percettivi nella lettura degli atti; non è applicabile agli errori di giudizio o di interpretazione normativa. La Corte ha rigettato i ricorsi perché le censure attengono a valutazioni probatorie e giuridiche, non a mere sviste percettive.
art. 63, comma 4 cod. pen.
L'aumento di pena correlato all'aggravante ad effetto speciale deve essere adeguatamente motivato; la Corte ha ritenuto che la motivazione, pur sintetica, fosse sufficiente e che la Corte d'appello avesse condiviso il calcolo svolto dal giudice di primo grado.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e dei relativi aumenti: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'aumento previsto dall'art. 63 c.p. adottata dal giudice di primo grado e condivisa in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali e, per l'impugnazione irrituale o colposa, della condanna alla Cassa delle ammende: applicata nei confronti di Ferreri per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625‑bis c.p.p. è molto limitato: va invocato solo per errori 'percettivi' nella lettura degli atti che abbiano effettivamente determinato la decisione. Contestazioni di tipo valutativo, probatorio o interpretativo devono essere svolte con i rimedi ordinari (ricorso per cassazione nei termini e per motivi di diritto).
- Per configurare l'estorsione attraverso la stipula di un contratto, non è necessario che il contratto sia manifestamente illecito; rileva se la volontà della vittima è stata coartata e se le modalità (intercettazioni, modalità di pagamento, destinazione dei proventi, interventi di membri del clan) dimostrano l'imposizione del rapporto negoziale.
- L'aggravante mafiosa può essere accertata sulla base di un quadro probatorio complessivo che attesti l'agevolazione dell'attività illecita da parte del clan e il controllo del territorio, anche quando alcuni contatti siano mediati da soggetti non formalmente legati da vincoli di parentela con il capo cosca.
- La valutazione della prova (intercettazioni, sequestri, ruoli organizzativi) resta essenzialmente riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene se sussistono vizi di motivazione, illogicità manifesta o violazioni di legge, non per una diversa rivalutazione degli elementi probatori.
- Le questioni relative al calcolo della pena e agli aumenti ex art. 63 c.p. richiedono una motivazione esplicita, ma una motivazione sintetica che mostri la correttezza del calcolo e il rispetto delle medie edittali può essere ritenuta sufficiente, soprattutto se il giudice d'appello ha confermato il calcolo di primo grado.
- Chi impugna in modo manifestamente infondato o irrituale può essere condannato alle spese e a sanzioni accessorie (Cassa delle ammende); è opportuno valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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