Cassazione Penale, Sentenza n. 12386/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 179 c.p.p. per violazione del diritto di difesa. Il processo era stato rinviato al 21/05/2025 alle ore 10:30 (Aula Europa), ma la Corte aveva chiamato l'udienza alle 9:41, ritirandosi in camera di consiglio alle 9:49, in assenza dell'imputato e del difensore. Il difensore si presentava alle 10:30 e veniva informato dell'avvenuta trattazione. Si lamentava dunque che l'anticipazione dell'udienza aveva impedito l'intervento della difesa e costituiva omessa citazione e nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la correttezza della ricostruzione cronologica e richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., equivalendo a omessa citazione e lesione del diritto di difesa. Richiamando precedenti, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e disposto la rinnovazione del giudizio (annullamento per nuovo giudizio).
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: l'imputato era stato giudicato colpevole del delitto previsto da questa disposizione (reato in materia di stupefacenti)
art. 179 cod. proc. pen.
Interpretata come previsione di nullità assoluta quando l'imputato non è stato effettivamente chiamato nella data/ora in cui il processo è stato celebrato: l'anticipazione dell'udienza che impedisce l'intervento della difesa equivale a omessa citazione e la nullità è deducibile in ogni stato e grado del giudizio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
Sez. 3, n. 51578 del 2/3/2017 (Scremin); Sez. 6, n. 21308 del 13/5/2025 (G.); Sez. 3, n. 10440 del 20/2/2025 (Papa); Sez. 4, n. 10002 del 28/1/2025 (M.); Sez. 1, n. 21167 del 6/2/2024 (Cicirello)
I precedenti consolidano il principio che l'anticipazione dell'udienza determina nullità assoluta e necessita la rinnovazione integrale del giudizio per la lesione ineliminabile del diritto di difesa
Massime di principio
- La data e l'ora fissate nel provvedimento di rinvio dell'udienza vincolano la celebrazione: un'anticipazione che impedisca la partecipazione della difesa integra nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- L'anticipazione dell'udienza è assimilabile a omessa citazione e la relativa nullità è rilevabile e proponibile in ogni stato e grado del giudizio.
- La cancelleria o la "griglia" interna non possono modificare la data/ora fissata senza che ciò sia comunicato validamente alle parti; il mancato rispetto della data prevista lesiona il diritto di difesa.
- Il rimedio conseguente alla nullità per anticipazione è l'annullamento della decisione e la rinnovazione integrale del processo (nuovo giudizio) salvo che non sussistano elementi per diversa soluzione secondo legge.
- Chi si trovi in analoga situazione deve impugnare tempestivamente la decisione e documentare la cronologia (verbali, appelli, attestazioni di presenza/assenza) perché la Corte valuta la lesione del diritto di difesa sulla base degli elementi probatori.
- La presenza tardiva del difensore all'ora fissata originariamente non sanifica l'anticipazione che abbia già impedito la partecipazione: la regola mira a garantire l'effettiva possibilità di difesa, non la mera informazione successiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12526/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12527/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12533/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12540/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12600/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →