Cassazione Civile, Sentenza n. 14813/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva parzialmente annullato recuperi fiscali relativi all'anno 2012 contestando l'omessa pronuncia della CTR su una specifica ripresa (rilievo n.2: indebita detrazione IVA per fatture di fornitori che avevano rinunciato ai crediti, generando una sopravvenienza attiva) e contestando la tardività e l'irregolarità delle note di variazione a debito emesse dalla contribuente nel 2015 rispetto a fatture del 2011 (operazioni ritenute oggettivamente inesistenti), nonché la mancata applicazione delle regole sul ravvedimento operoso e sulle dichiarazioni integrative
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (omessa pronuncia della CTR sul rilievo n.2) e il quinto motivo (tardività delle note di variazione ai sensi dell'art.26, comma 3, DPR n.633/1972, essendo le note emesse nel 2015 per fatture del 2011), assorbendo gli altri motivi collegati. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la mancata pronuncia della CTR su parte dell'appello; la Corte ha ritenuto fondata la censura rilevando l'omessa decisione sulle questioni sollevate
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Fondamento di cassazione per vizio di motivazione/omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato fondati i motivi basati su tale disposizione
art. 26, commi 2, 3 e 5, d.P.R. n. 633/1972
La Corte ha interpretato che, per le note di variazione in diminuzione relative a fatture emesse per operazioni inesistenti (art.26, comma 3), il diritto alla variazione deve essere esercitato entro un anno; note emesse nel 2015 per fatture del 2011 sono tardive e non impediscono il recupero dell'imposta
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle sanzioni e alle modalità di regolarizzazione; la Corte ha assorbito le questioni sanzionatorie in ragione dell'accoglimento dei motivi principali
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Rilevato dalla ricorrente con riferimento alla dichiarazione integrativa necessaria per il ravvedimento operoso; la Corte ha considerato le doglianze relative all'assenza di integrativa e all'impossibilità di ravvedersi dopo l'avviso di accertamento assorbite o non decisive dopo l'accoglimento dei motivi sui termini
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alle fatture per operazioni inesistenti: la possibilità di rettifica per inesattezze della fatturazione è disciplinata e collegata ai termini di cui all'art.26
art. 346 cod. proc. civ.
La Corte ha ricordato che in Cassazione non opera la disciplina della rinuncia di cui all'art.346 c.p.c.; questioni assorbite dal giudice di merito possono essere riproposte in caso di cassazione e rinvio
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le questioni sollevate in appello: l'omessa pronuncia su un motivo è vizio sanabile in cassazione e può comportare la cassazione con rinvio
- Per la rettifica dell'IVA relativa a fatture inesistenti (art.26 DPR 633/1972, comma 3) la variazione a debito deve essere esercitata entro un anno dall'operazione; note emesse oltre tale termine sono tardive e non precludono il recupero dell'imposta
- Il semplice emettere note di variazione da parte del cessionario/committente molti anni dopo l'operazione non equivale automaticamente a una regolarizzazione utile a impedire l'accertamento, se non rispettati i termini e le condizioni previsti dalla normativa
- Il ravvedimento operoso e la regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa seguono procedure formali (es. art.2 DPR 322/1998) e possono essere ostacolati dall'esistenza di un avviso di accertamento già emesso
- In sede di impugnazione è importante rendere esauriente il testo di appello/ricorso (principio di autosufficienza); tuttavia, la Corte di Cassazione può ritenere comunque sufficienti le parti essenziali se la pretesa è comprensibile dal ricorso
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