Sentenza del 29/12/2016 n. 27336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IRAP. Il contribuente sosteneva che l'imposta non fosse dovuta perché la propria attività professionale era priva del requisito dell'autonoma organizzazione, essendo svolta con una struttura marginale, beni strumentali minimi e senza un'organizzazione autonoma rilevante. L'Amministrazione ha successivamente rinunciato al ricorso, ritenendo non più sostenibile la controversia alla luce dell'orientamento consolidato dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia dell'Amministrazione ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della concorde volontà di estinguere il processo e del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sull'IRAP dei lavoratori autonomi. La Corte ha inoltre dichiarato insussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte delle ricorrenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
Il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
L'IRAP non è dovuta dal lavoratore autonomo quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione significativa, utilizzando soltanto beni strumentali minimi e, al più, un dipendente con mansioni esecutive.
Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio 2016
Il presupposto della "autonoma organizzazione" non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La pronuncia ha consolidato il criterio secondo cui l'attività professionale individuale non è soggetta a IRAP se non presenta un apparato organizzativo autonomo e significativo rispetto all'attività personale del professionista.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha escluso, a seguito dell'estinzione del giudizio per rinuncia, l'obbligo delle ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti individuali, l'IRAP non è automaticamente dovuta: occorre verificare in concreto se esista un'autonoma organizzazione, distinta dal semplice lavoro personale del professionista.
- L'utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili all'esercizio dell'attività, da solo, non dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La presenza di un solo dipendente con mansioni meramente esecutive, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato nella sentenza, non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto impositivo dell'IRAP.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando dimensioni della struttura, beni impiegati, personale utilizzato e ruolo effettivamente svolto dal professionista.
- Quando la giurisprudenza di legittimità consolida un orientamento favorevole al contribuente, l'Amministrazione può rinunciare al ricorso e il processo può essere dichiarato estinto; ciò non equivale, però, a una pronuncia di merito sul diritto al rimborso nel singolo caso.
- In caso di rinuncia concordemente accettata o comunque condivisa dalle parti, le spese possono essere compensate, senza che ciò implichi necessariamente la piena vittoria processuale di una sola parte.
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