Cassazione Penale, Sentenza n. 40098/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo a fini di confisca diretto di Euro 7.469.228,65 nei confronti della società Consorzio Energetico Italiano S.r.l. (CEI) e, in ipotesi di incapienza societaria, sequestro per equivalente sui beni nella disponibilità del Razzauti fino a Euro 101.740,70 (presunta IVA evasa per l'esercizio 2015). Il ricorrente ha censurato: 1) la riferibilità temporale del debito IVA al 2014 e non al 2015, deducendo che le forniture erano state eseguite nel 2014 e/o che la cessione dei crediti a Entraco avrebbe determinato un "incasso giuridico" anticipando l'esigibilità; ha altresì contestato la qualificazione del rapporto come somministrazione continuativa; 2) la mancata attribuibilità soggettiva dell'omissione a Razzauti, posto che era divenuto amministratore solo il 19/10/2016 e la documentazione contabile era stata sottratta dal precedente amministratore, sicché non risultava dolo o conoscenza dell'omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo: inammissibile perché introduce argomentazioni (fenomeno dell'"incasso giuridico" e diversa qualificazione contrattuale) non dedotte nei precedenti gradi e quindi non proponibili in questa sede, richiamando l'applicabilità dell'art. 606, comma terzo, c.p.p. e la natura del riesame equiparata all'appello. Il Collegio di rinvio aveva peraltro correttamente ravvisato elementi testuali e fattuali che consentivano di qualificare il rapporto come somministrazione periodica/continua e dunque l'esigibilità IVA secondo l'art. 6, comma 2, lett. a) DPR 633/1972. Secondo motivo: inammissibile poiché il Tribunale del riesame ha compiuto la valutazione sommaria richiesta nelle misure cautelari reali; non risultava una manifesta ed evidente assenza dell'elemento soggettivo (dolo) ictu oculi e, anzi, erano desumibili deduttivamente elementi che rendevano non esclusa la responsabilità del nuovo amministratore (obbligo di verifiche, accesso al "cassetto fiscale", possibilità di presentare dichiarazione con importi a zero). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 2, lett. a)
art. 6, comma 2, lettera a)
Nei contratti di somministrazione eseguiti mediante cessioni periodiche o continuative l'esigibilità dell'IVA coincide con il pagamento del corrispettivo; pertanto, a fronte di un rapporto qualificabile come somministrazione continuativa, l'obbligo IVA può essere riferito all'esercizio in cui è sorto il pagamento e non alla mera erogazione fisica avvenuta in epoca precedente.
D.Lgs. 74/2000, art. 5
Norma che disciplina il reato di omessa o infedele presentazione della dichiarazione ai fini IVA; la contestazione era riferita all'omessa presentazione per l'anno 2015.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 3
Prevede l'inammissibilità del ricorso per violazione di legge se la violazione non è stata dedotta in sede di appello (applicato analogicamente al riesame), pertanto non sono esaminabili in Cassazione questioni nuove non sollevate nei precedenti gradi.
Codice di Procedura Penale, art. 325, comma 1
Limita le censure proponibili avanti la Corte in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge, con esclusione di censure di merito non consentite in questa sede.
Codice Civile, artt. 1559 e ss.
Riferimento alla fattispecie negoziale della somministrazione; il Tribunale ha ritenuto che l'accordo presentasse elementi di continuità/periodicità propri della somministrazione.
Massime di principio
- Per stabilire il momento di esigibilità dell'IVA occorre qualificare il rapporto contrattuale: se si tratta di somministrazione periodica/continuativa, l'esigibilità può coincidere con il pagamento (art. 6 DPR 633/1972) e non con la mera consegna del bene.
- Argomentazioni nuove o questioni non sollevate nei precedenti gradi (compreso il riesame) rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione; è essenziale dedurre nei gradi di merito tutte le censure rilevanti.
- La cessione del credito (e la nozione di "incasso giuridico") può incidere sul momento impositivo, ma la sua efficacia come causa di anticipazione dell'obbligo fiscale va provata e andava essere dedotta nel precedente grado processuale.
- Nelle misure cautelari reali il giudice effettua una valutazione sommaria (fumus) sulla sussistenza degli elementi del reato; per escludere la soggettività del nuovo amministratore serve prova evidente e immediatamente percepibile (ictu oculi) della mancanza di dolo o colpa grave.
- Un amministratore subentrante ha l'onere pratico di compiere verifiche fiscali (accesso al "cassetto fiscale", ricostruzione aliunde delle scritture) e la mancata verifica può essere valutata come elemento indiziario in ordine alla responsabilità; tuttavia l'attribuzione di responsabilità richiede prudente valutazione sommaria nei procedimenti cautelari.
- In caso di sequestro preventivo a fini di confisca, chi propone impugnazioni deve prevedere e documentare fin da subito le eccezioni di diritto e di fatto per non perdere le chance processuali in Cassazione.
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