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Sentenza

Sentenza n. 1182/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1099/2024;

Giustizia amministrativa202501008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1099/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1099/2024, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta in tale decisione. Dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha integralmente corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi dichiarato in giudizio, con memoria depositata il 19 maggio 2026, l'avvenuto pagamento integrale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'integrale pagamento della somma dovuta, intervenuto dopo la notifica del ricorso, ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese legali, liquidate in 500 euro oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla decisione in forma semplificata.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione esplicitata nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione dell'obbligo risultante dal giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere perché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata interamente soddisfatta.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la notifica del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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