Sentenza n. 2774/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 22 marzo 2026 diretta a ottenere la predisposizione di un progetto individualizzato per il figlio minorenne
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in qualità di genitore del figlio minorenne, ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata il 22 marzo 2026 al Comune di Palermo e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, chiedendo la predisposizione, nell’interesse del figlio, di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno provveduto sulla richiesta. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto le spese a carico dell’A.S.P. di Palermo, cui ha addebitato il mancato tempestivo riscontro, liquidandole in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha compensato le spese nei confronti del Comune di Palermo.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Il testo non contiene un passaggio interpretativo o applicativo dell’art. 14 della legge n. 328/2000; la disposizione è indicata quale fondamento dell’istanza della ricorrente.
La norma è menzionata come base della richiesta di predisposizione del progetto individualizzato, ma la sentenza non ne esamina né interpreta i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che nelle more del giudizio, come dichiarato dalla parte ricorrente, le Amministrazioni hanno provveduto sulla richiesta avanzata; Ritenuto che sia quindi cessata la materia del contendere
La sopravvenuta adozione di un provvedimento sulla richiesta determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, se l’amministrazione provvede sulla richiesta nelle more del processo, viene meno la materia del contendere.
- Quando la cessazione della materia del contendere consegue al provvedimento tardivo dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione cui è imputabile il mancato tempestivo riscontro.
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