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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25937/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria, a seguito di indagini su una società che acquistava veicoli all'estero e li rivendeva a prezzi ritenuti inferiori al valore normale, notificava al contribuente una cartella di pagamento per IVA 2006 ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. 633/1972, assumendo la responsabilità solidale del cessionario per mancato versamento dell'imposta da parte del cedente. Il contribuente aveva acquistato cinque autoveicoli dalla società verificata. In primo grado il ricorso contro la cartella era stato rigettato; in appello la CTR Marche aveva accolto il gravame ritenendo non dimostrata la cessione a prezzo inferiore al mercato, valorizzando il prezzo di rivendita dei veicoli e, per alcuni, i listini Eurotax, oltre a richiamare una precedente sentenza della stessa CTR. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 60-bis d.P.R. 633/1972, dell'art. 14 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto congruo il prezzo di acquisto sulla base di dati inconferenti, senza considerare il raffronto con il prezzo praticato dal cedente estero alla società interposta; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per motivazione illogica e contraddittoria, avendo la CTR richiamato una sentenza relativa ad altra vicenda, fondata su fatture per operazioni inesistenti, pur trattando una fattispecie che presuppone operazioni effettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse violato l'art. 60-bis d.P.R. 633/1972 e l'art. 14 d.P.R. 633/1972 perché la prova della conformità al valore normale doveva essere valutata confrontando il prezzo pagato dal contribuente con quello praticato dal venditore estero per gli specifici veicoli, mentre il prezzo di rivendita successiva e i listini Eurotax non erano, da soli, elementi idonei a superare la presunzione legale di solidarietà. Ha inoltre ravvisato un vizio di motivazione apparente/contraddittoria nella parte in cui la CTR aveva richiamato una precedente sentenza relativa a operazioni inesistenti, fattispecie diversa e non sovrapponibile a quella disciplinata dall'art. 60-bis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma introduce una presunzione di solidarietà del cessionario per l'IVA non versata dal cedente quando la cessione avviene a un prezzo inferiore al valore normale; la presunzione è superabile solo con prova documentale dell'esistenza di eventi o situazioni oggettive che giustifichino il prezzo inferiore e ne escludano il collegamento con il mancato pagamento dell'imposta.

  • art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    versione ratione temporis vigente

    Il valore normale va determinato con riferimento al prezzo mediamente praticato per beni similari in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo dell'operazione o in quelli più prossimi, facendo riferimento, ove possibile, ai listini o tariffe dell'impresa fornitrice e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini camerali o di borsa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio nella dimostrazione della sussistenza dei presupposti della responsabilità solidale e della prova contraria del contribuente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito di coerenza e intelligibilità della motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, che non può essere apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per l'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    come riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    Il vizio motivazionale è oggi configurabile solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, non già per insufficienza della motivazione.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012.

Massime di principio

  • In tema di IVA, la presunzione di solidarietà ex art. 60-bis d.P.R. 633/1972 opera quando la cessione avviene a un prezzo inferiore al valore normale; per vincerla non è sufficiente invocare elementi indiretti o meramente successivi, ma occorre una prova documentale idonea a dimostrare una specifica giustificazione oggettiva del prezzo inferiore e la sua estraneità al mancato versamento dell'imposta.
  • La verifica del "prezzo inferiore al valore normale" deve essere compiuta con riferimento ai prezzi praticati per gli specifici beni dal precedente operatore della catena commerciale o ad altri parametri realmente comparabili; non è logicamente sufficiente valorizzare il prezzo di successiva rivendita del bene o sole quotazioni di listino, se non correlate al prezzo di acquisto contestato.
  • La motivazione della sentenza è apparente o contraddittoria quando il giudice richiama una precedente decisione concernente una fattispecie giuridicamente diversa, traendone argomenti non pertinenti rispetto al caso deciso.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto alle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità/incomprensibilità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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