Cassazione Penale, Sentenza n. 14849/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che, dopo che il Magistrato di sorveglianza aveva sospeso/revocato gli arresti domiciliari per presunte violazioni (contatti telefonici con soggetti estranei al nucleo familiare e con un avvocato), ha ritenuto incompatibile la detenzione domiciliare e ha disposto la prosecuzione della pena in regime detentivo ordinario. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 125, comma 3, e 656, comma 10, c.p.p., nonché degli artt. 47-ter, comma 6, e 51-ter, della legge n. 354/1975 (Ord. pen.), e vizio di motivazione e travisamento della prova, rilevando che il giudice del riesame aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare e ridimensionato il tenore delle intercettazioni escludendo intenti malevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al giudice di merito per un rinnovato giudizio. La Corte ha rilevato un errore di prospettiva del Tribunale di sorveglianza che si è sostanzialmente limitato a ratificare la sospensione/revoca disposta dal Magistrato di sorveglianza concentrandosi su uno specifico elemento (le conversazioni intercettate), senza effettuare la necessaria e complessiva valutazione dei presupposti per l'ammissione a misure alternative prevista dall'art. 656, comma 10, c.p.p. Inoltre la motivazione è stata ritenuta insufficiente in quanto non ha compiuto una ricognizione esaustiva degli elementi rilevanti sulla persona e sulla sua attuale compatibilità con la detenzione domiciliare; la pronuncia è quindi annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
qualora il condannato si trovi agli arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, e la pena residua da espiare non ecceda i limiti indicati dal precedente comma 5, il medesimo condannato sia provvisoriamente mantenuto in tale condizione restrittiva e gli atti siano trasmessi al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione perché provveda, anche d'ufficio, all'eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione carceraria.
Il Tribunale di sorveglianza è chiamato a decidere sull'ammissione a misure alternative alla detenzione in modo autonomo e completo; non può limitarsi a ratificare semplicemente la revoca/sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza, ma deve valutare l'insieme degli elementi che giustificano o meno la misura alternativa
art. 51-ter, Ord. pen. (legge n. 354/1975)
nella parte in cui esso stabilisce la perenzione del provvedimento cautelativo di sospensione di una misura alternativa alla detenzione cui il condannato sia stato già definitivamente ammesso, decorsi trenta giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza senza che questo abbia provveduto
La Corte precisa che la previsione sulla perenzione non è applicabile nel caso in cui la misura alternativa non sia stata previamente definitivamente concessa e la sospensione sia solo cautelativa; quindi non si possono automatizzare effetti di perenzione in situazioni diverse da quelle previste dalla norma
art. 47-ter, comma 6, Ord. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle procedure sulle misure alternative; la decisione deve comunque rispettare i criteri procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento penitenziario, valutando complessivamente i requisiti soggettivi e le condizioni di sicurezza e reinserimento
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente con riferimento a profili di violazione procedurale e di corretta motivazione; la Corte ha ritenuto che le regole procedurali e di motivazione siano state in concreto disattese dal Tribunale di sorveglianza nella misura in cui la decisione non ha dato conto esaustivamente degli elementi rilevanti
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere ai sensi dell'art. 656 c.p.p., deve compiere una valutazione autonoma e completa sull'ammissione a misure alternative; non è sufficiente ratificare la sospensione o la revoca disposta dal magistrato di sorveglianza
- La sospensione cautelativa degli arresti domiciliari disposta dal magistrato non determina automaticamente l'esclusione delle misure alternative: il Tribunale deve esaminare l'intero quadro istruttorio e motivare adeguatamente la decisione
- La pronuncia di annullamento di una misura cautelare da parte del giudice del riesame ridimensiona il rilievo probatorio delle conversazioni o altri elementi che hanno giustificato la sospensione cautelare e deve essere considerata dal Tribunale nella decisione finale
- Le norme sulla perenzione (art. 51-ter Ord. pen.) non trovano sempre applicazione meccanica: la loro operatività dipende dalla natura della misura sospesa e dallo stato giuridico (definitiva vs provvisoria) della concessione della misura alternativa
- La motivazione del Tribunale deve ricostruire in modo esaustivo e coerente tutti gli elementi rilevanti (contesto criminale di provenienza, condotte precedenti e successive, condizioni di vita attuali, prospettive di reinserimento) prima di escludere l'accesso a misure alternative
- In caso di motivazione insufficiente o di errori di prospettiva (valutazione parziale degli elementi), la Corte di Cassazione annulla la decisione e rinvia per un nuovo esame
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