Sentenza del 30/06/2016 n. 13388 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva parzialmente confermato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1996. I ricorrenti sostenevano: l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per mancata specifica riproposizione delle riprese fiscali; la nullità della sentenza per ultrapetizione; e l'omessa pronuncia o motivazione apparente sull'appello incidentale relativo alla ripresa di componenti positivi di reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che l'onere di riproporre espressamente le questioni non esaminate in primo grado grava sull'appellato vittorioso, non sull'appellante soccombente. Pertanto, l'Agenzia poteva limitarsi a impugnare la dichiarazione di nullità dell'avviso, mentre spettava ai contribuenti riproporre le questioni di merito assorbite, cosa che peraltro avevano fatto nelle controdeduzioni. È stato inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché la sentenza regionale aveva espressamente deciso sulla ripresa contestata; la censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile per mancata formulazione nel quesito di diritto. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La disposizione riguarda l'appellato e opera per le domande o eccezioni non esaminate dal primo giudice, ad esempio perché ritenute assorbite. Le questioni espressamente respinte devono invece essere impugnate, non semplicemente riproposte, altrimenti si forma il giudicato interno.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La regola è analoga a quella dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992: l'onere di riproposizione grava sulla parte appellata per le questioni non decise, mentre la parte soccombente deve proporre specifica impugnazione contro le statuizioni sfavorevoli.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha distinto tra omessa pronuncia, che presuppone l'assenza di una decisione su una domanda o eccezione, e vizio di motivazione. La censura deve essere formulata coerentemente con il vizio denunciato e, nel caso esaminato, il profilo motivazionale è stato dichiarato inammissibile perché non incluso nel quesito di diritto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appellato che ha vinto in primo grado deve riproporre espressamente in appello tutte le questioni di merito non esaminate perché assorbite; in mancanza, tali questioni si considerano rinunciate.
- La parte soccombente non deve riproporre le questioni già espressamente respinte dal primo giudice: deve impugnare specificamente quei capi della sentenza, altrimenti si forma il giudicato interno.
- Un appello che contesta la ragione preliminare con cui è stato annullato l'avviso può essere ammissibile anche senza elencare nuovamente ogni singola ripresa fiscale, purché chieda la riforma della decisione e la conferma della legittimità dell'atto.
- Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza contiene una decisione, anche eventualmente sfavorevole, sulla domanda o eccezione dedotta; in tal caso, l'eventuale errore deve essere contestato sotto il diverso profilo appropriato.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo coerente e specifico: non è sufficiente richiamare un vizio di motivazione nel corpo del motivo se il quesito o la struttura della censura riguardano esclusivamente l'omessa pronuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1198 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1212 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →