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Sentenza

Sentenza n. 683/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di annullamento parziale della SCIA presentata in data 23.3.2023, assunto in data 6.3.2024 e notificato in data 11.3.2024 (doc. 1) e del successivo e connesso provvedimento del medesimo Comune assunto in data 18.4.2024 prot. 20240004088 (doc. 2); - di ogni eventuale ulteriore atto precedente, conseguente e comunque connesso ai predetti provvedimenti, per quanto allo stato non meglio noto; - ove occorrer possa (per quanto meglio esposto in ricorso ed in parte qua) dell’art. 11 comma 4 delle disposizioni comuni delle NTA del PdR del Comune di Provaglio di Iseo in tema di distanze minime dalle strade;

Giustizia amministrativa202400383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento parziale in autotutela di una SCIA edilizia, limitatamente alla scala esterna e al ballatoio realizzati a distanza inferiore a quella prescritta dalla strada, nonché successivo diniego di una modifica progettuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano presentato una SCIA per opere di manutenzione straordinaria funzionali al frazionamento di un fabbricato residenziale e alla realizzazione di un accesso autonomo, comprendenti una nuova scala esterna con ballatoio, la demolizione della scala preesistente, un cancello pedonale e la sistemazione della recinzione. Dopo che il Comune aveva inizialmente richiesto la rimozione di un porticato abusivo e la modifica della scala da due a un rampante, senza opporsi ulteriormente alla SCIA, i lavori erano stati eseguiti e i ricorrenti avevano acquistato l’immobile e vi si erano trasferiti. Il Comune aveva poi annullato parzialmente la SCIA in autotutela, ritenendo la scala e il ballatoio realizzati sul confine stradale, in violazione della distanza minima di cinque metri prevista dall’art. 11, comma 4, delle NTA del PGT. I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per omessa considerazione degli interessi privati e dell’affidamento ingenerato dal comportamento dell’amministrazione; insussistenza della violazione di legge, sostenendo che per le strade di tipo F l’art. 28 del regolamento di esecuzione del Codice della strada non stabilirebbe distanze minime; difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e travisamento dei fatti quanto all’interesse pubblico concreto, alla localizzazione del confine stradale e alle effettive esigenze di tutela della circolazione; illegittimità del successivo diniego di modifica progettuale; sviamento di potere e violazione della buona fede.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente il vizio originario della SCIA: l’intervento, qualificabile come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 380/2001 e realizzabile mediante SCIA ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), dello stesso decreto, violava la distanza minima di cinque metri prevista dalle NTA comunali. È stato respinto l’argomento secondo cui la disciplina statale non avrebbe imposto distanze per le strade di tipo F: l’art. 18 del Codice della strada e l’art. 28 del relativo regolamento affidano agli strumenti urbanistici comunali la determinazione delle distanze, mentre, in assenza di disciplina urbanistica, opera la distanza residuale di dieci metri. È stata inoltre ritenuta generica e congetturale la contestazione relativa all’effettivo confine stradale. Tuttavia, il provvedimento di autotutela è stato annullato perché il Comune non aveva individuato un interesse pubblico concreto, ulteriore e diverso dalla mera esigenza di ripristinare la legalità violata, né aveva adeguatamente ponderato gli interessi privati e l’affidamento dei destinatari. La motivazione comunale richiamava in modo astratto la sicurezza della circolazione e futuri ampliamenti della strada, ma tali esigenze risultavano incoerenti con la presenza, non contestata, della recinzione e del cancello, già idonei a impedire quegli interventi. Inoltre, il comportamento degli uffici aveva indotto i privati a confidare nella regolarità dell’intervento, poiché erano state richieste modifiche diverse senza contestare tempestivamente la violazione della distanza, e i lavori e l’acquisto dell’immobile erano stati effettuati dopo il perfezionamento della SCIA. Il successivo provvedimento del 18 aprile 2024 è stato annullato per illegittimità derivata. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il Comune è stato condannato alla rifusione di 3.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    Le opere di rinnovo e sostituzione, anche strutturale, funzionali al frazionamento e prive di alterazione della volumetria complessiva, della destinazione d’uso e del carico urbanistico, nonché le modifiche dei prospetti per consentire l’accesso, rientrano nella manutenzione straordinaria.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di manutenzione straordinaria individuati dalla norma possono essere realizzati mediante SCIA.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

    L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, e la ponderazione della sua prevalenza sugli interessi dei destinatari e dei controinteressati; il rispetto del termine massimo non è sufficiente da solo a legittimare l’autotutela.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento [di esecuzione del codice della strada] in relazione alla tipologia delle strade.

    La norma rinvia al regolamento di esecuzione per la determinazione delle fasce di rispetto in relazione alla tipologia stradale.

  • art. 28, commi 2 e 3, d.P.R. 495/1992

    Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1 [ossia nei casi di nuove costruzioni, demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o di ampliamenti fronteggianti le strade, realizzati nei centri abitati] non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: (…) c) 10 m per le strade di tipo F.

    Per le strade di tipo F la disciplina statale non fissa direttamente la distanza in presenza di uno strumento urbanistico, rimettendone la determinazione a quest’ultimo; in assenza di specifica disciplina urbanistica opera la distanza minima di dieci metri.

  • art. 11, comma 4, NTA del PGT del Comune di Provaglio d’Iseo

    le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori: (…) all’interno del centro abitato a 5,00 metri per le costruzioni fuori terra (…)

    La previsione urbanistica comunale stabilisce, nel centro abitato, una distanza minima di cinque metri dalle strade per le costruzioni fuori terra; la scala e il ballatoio realizzati sul confine stradale la violavano.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di una SCIA, pur entro il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 e in presenza di un’illegittimità originaria, richiede l’individuazione di un interesse pubblico concreto, ulteriore e diverso dalla mera restaurazione della legalità violata, nonché la motivazione sulla prevalenza di tale interesse rispetto agli interessi privati incisi.
  • La motivazione dell’autotutela non è adeguata quando richiama in termini astratti la sicurezza della circolazione o la futura realizzazione di opere stradali, senza confrontarsi con lo stato concreto dei luoghi e con la circostanza che altri manufatti, assentiti o non contestati dalla stessa amministrazione, producano analoghi impedimenti.
  • Il comportamento dell’amministrazione durante la verifica della SCIA può assumere rilievo nella ponderazione dell’affidamento: quando gli uffici richiedano modifiche diverse dalla violazione successivamente contestata e non si oppongano tempestivamente all’intervento, l’autotutela deve considerare specificamente l’affidamento maturato e le conseguenze già prodotte, inclusi l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dell’immobile.
  • Per le strade di tipo F, l’art. 28 del d.P.R. 495/1992, letto con l’art. 18 del d.lgs. 285/1992, rimette allo strumento urbanistico vigente la determinazione delle distanze minime dal confine stradale; in assenza di una specifica previsione urbanistica si applica la distanza residuale prevista dal regolamento.
  • La contestazione dell’individuazione del confine stradale non può fondarsi su meri dubbi o ipotesi tecniche: il privato deve offrire elementi idonei a dimostrare quale sia l’effettiva linea di confine e che la distanza dell’opera rispetti comunque la prescrizione urbanistica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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