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Sentenza

Sentenza n. 1063/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’annullamento: 1) del provvedimento del Responsabile SUAP del Comune di Casandrino (NA) prot. 16482 del 19.12.2024 recante l’annullamento in autotutela “dell’autorizzazione per l’installazione d’infrastruttura di telecomunicazione (TRALICCIO PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE) nel Comune di Casandrino – Via Cagliari s.n.c. – Pratica n° 16355521002-23112023-0821”, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/03 (doc. 1); 2) del Parere Urbanistico dell’Area Tecnica del Comune di Casandrino di cui alla nota prot. n. 16432 del 18.12.2024, in quanto richiamato e recepito nel provvedimento sub a) (doc. 2); 3) quale atto presupposto, per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, della relazione di servizio sopralluogo dell’Area Vigilanza del Comune di Casandrino di cui alla nota prot. 13889 del 24.10.2024 e della sospensione in cautelare assunta dall’Area Tecnica del Comune di Casandrino con la nota prot. 14351 del 4.11.2024, entrambe richiamate nel provvedimento sub a) (docc. 3 e 4); 4) quale atto presupposto, ove occorra e per quanto di ragione, del “Regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione” e uniti Allegato 1 – “Modalità di redazione del programma di sviluppo comunale degli impianti (PSCI)” e Allegato 2 – “Procedure e modelli relativi all’istanza di autorizzazione alla modifica o all’installazione di impianti radioelettrici”, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 19.12.2023, e per la disapplicazione di ogni norma regolamentare, comprese mappature e planimetrie, nei limiti in cui il Regolamento Comunale è stato richiamato nel provvedimento sub a) e nel parere sub b), interpretato e/o ritenuto ostativo alla realizzazione dell’infrastruttura di QB TEL S.R.L., in quanto contrastante con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e con la l. n. 36/2001; 5) nonché di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti.

Giustizia amministrativa202500817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela dell’autorizzazione formatasi per silentium per l’installazione di un traliccio per antenne di telefonia mobile e degli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile SUAP del Comune ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, l’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, relativa all’installazione di un’infrastruttura di telecomunicazione alta 30 metri su area privata. Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, l’eccesso di potere per sviamento, difetto e inadeguatezza dell’istruttoria e insufficienza della motivazione. In particolare, ha contestato che l’omessa pubblicizzazione dell’istanza e la mancata convocazione della conferenza di servizi potessero impedire la formazione del titolo, sostenendo inoltre che il richiamo al regolamento comunale fosse generico e che il regolamento eccedesse i limiti della potestà comunale stabiliti dall’art. 8 l. 36/2001 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La società ha evidenziato di avere ottenuto i pareri favorevoli dell’ARPA, il nulla osta ENAC e l’autorizzazione sismica, e di avere iniziato le attività dopo la scadenza dei termini per il silenzio-assenso. Il Comune e i controinteressati hanno sostenuto la legittimità dell’annullamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato recepisse per relationem l’intero parere urbanistico e non soltanto il profilo relativo al contrasto con il regolamento comunale, poiché mancava una limitazione espressa del rinvio. Ha quindi considerato rilevante anche la motivazione concernente l’omessa pubblicizzazione dell’istanza ai sensi dell’art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, ritenuta incontestata. Secondo il Collegio, tale pubblicità è funzionale a rendere conoscibile alla popolazione la pendenza del procedimento e a consentire la partecipazione degli interessati; l’amministrazione deve adottare modalità concretamente idonee allo scopo e la mera pubblicazione all’albo pretorio non sarebbe comunque sufficiente. L’omissione non è stata ritenuta un vizio meramente formale sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la pubblicizzazione costituisce un adempimento essenziale e sostanziale, diretto a garantire la democraticità del processo decisionale, sicché non è possibile formulare una prognosi postuma sull’irrilevanza degli apporti partecipativi. Il provvedimento di autotutela, adottato nei tempi di legge, era plurimotivato e la violazione delle regole di pubblicità costituiva una ragione autonoma e sufficiente a sostenerne la legittimità, anche a fronte della genericità del rilievo relativo al regolamento comunale. Il Collegio ha ritenuto individuato un attuale e prevalente interesse pubblico partecipativo della collettività, collegato anche alla tutela della salute potenzialmente incisa dalla realizzazione dell’impianto senza adeguato confronto procedimentale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    L’istanza per l’installazione di infrastrutture radioelettriche deve essere adeguatamente pubblicizzata per consentire la partecipazione degli interessati; l’omissione della pubblicità costituisce violazione procedimentale essenziale. Il comma 7 disciplina inoltre la convocazione della conferenza di servizi.

  • art. 87 d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale disciplina previgente o corrispondente ratione temporis dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza per l’installazione di impianti radioelettrici.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Consente l’annullamento d’ufficio del titolo formatosi per silenzio-assenso; nel caso concreto l’autotutela è stata ritenuta legittima perché adottata nei tempi di legge e sorretta da una ragione autonoma sufficiente, costituita dall’omessa pubblicizzazione dell’istanza e dal conseguente interesse partecipativo della collettività.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è applicabile all’omessa pubblicizzazione dell’istanza, poiché tale adempimento non è meramente formale ma garantisce la partecipazione democratica al procedimento e non consente una prognosi postuma sull’irrilevanza degli apporti partecipativi.

  • art. 8 l. 36/2001

    Indicato dalla ricorrente quale parametro dei limiti della potestà regolamentare comunale in materia di localizzazione degli impianti di telecomunicazione; il TAR non fonda tuttavia il rigetto principalmente su tale profilo.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture radioelettriche, l’obbligo di pubblicizzare preventivamente l’istanza è un adempimento sostanziale, funzionale a rendere conoscibile il procedimento alla popolazione e a consentire la partecipazione degli interessati; la sua omissione vizia il titolo abilitativo formatosi anche per silenzio-assenso.
  • In assenza di specifiche modalità legislative, l’amministrazione deve scegliere forme di pubblicità concretamente idonee a rendere nota la pendenza del procedimento; la mera pubblicazione all’albo pretorio può non essere sufficiente a garantire l’effettiva conoscibilità dell’istanza e la consultazione degli atti.
  • L’omessa pubblicizzazione dell’istanza relativa a un impianto radioelettrico non è sanabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché non consente di formulare una prognosi postuma circa l’irrilevanza degli eventuali apporti partecipativi dei cittadini.
  • Un provvedimento di annullamento d’ufficio fondato su una pluralità di motivi resta legittimo quando almeno una delle ragioni poste a base dell’atto sia autonomamente valida e sufficiente a giustificare l’esercizio dell’autotutela, anche se altri motivi risultino generici o non adeguatamente specificati.
  • Il rinvio per relationem a un parere amministrativo deve intendersi riferito all’intero contenuto del parere quando il provvedimento non contenga formule limitative del richiamo; le parti richiamate non possono essere ridotte a un singolo profilo motivazionale in assenza di un’espressa delimitazione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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