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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24097/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un cliente aveva convenuto il proprio avvocato per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla difesa prestata in un'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a un credito per lavori di installazione di un impianto di riscaldamento. In particolare, il cliente imputava al difensore la mancata comparizione all'udienza di prima comparizione, che avrebbe determinato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il rinvio della causa senza assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con conseguenti esecuzioni forzate e successiva definizione transattiva della lite. Chiedeva anche la risoluzione del mandato per inadempimento o inesatto adempimento e la restituzione di quanto versato a titolo di compenso al professionista. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova, in termini probabilistici, del nesso causale tra la condotta del difensore e il danno. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame, nonché violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e, in subordine, violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c.; dall'altro, nullità per ultrapetizione e motivazione apparente in tema di liquidazione delle spese, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto congrua la liquidazione secondo i valori medi e avrebbe omesso di considerare la posizione della compagnia assicuratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte prospettata come vizio di motivazione apparente e, nella parte formalmente ricondotta alla violazione di legge, inammissibile perché mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. Ha inoltre respinto il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, nella liquidazione delle spese ai sensi del d.m. n. 55/2014, il giudice deve motivare soltanto se si discosta dai limiti tariffari o effettua aumenti/diminuzioni ulteriori rispetto ai valori medi; nel caso concreto, la motivazione della Corte d'appello sulla congruità della liquidazione era sufficiente e riferibile anche alla posizione dell'assicurazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese di legittimità perché le controparti non si sono difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura ex n. 4 è stata esclusa perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione effettiva; la censura ex n. 3 è stata ritenuta inammissibile quando, sotto veste di violazione di legge, mirava a contestare accertamenti fattuali.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla dedotta mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato il motivo di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura è stata respinta perché sostanzialmente fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la censura è stata respinta perché non introduceva un reale vizio di violazione di legge ma una diversa lettura delle risultanze.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente è stata esclusa poiché la sentenza d'appello conteneva un apparato argomentativo sufficiente e controllabile.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato per la diligenza del professionista; la doglianza non è stata esaminata nel merito perché trasformata in una contestazione in fatto.

  • art. 2236 c.c.

    Invocato per limitare la responsabilità del professionista; la doglianza è stata reputata inammissibile nella sua sostanza fattuale.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato come termine processuale asseritamente non concesso a causa della mancata comparizione del difensore; la Corte non ha ravvisato il nesso causale prospettato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    In tema di spese processuali, il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo dei parametri; la motivazione è doverosa solo se si superano o si riducono ulteriormente gli importi rispetto ai valori medi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, chi agisce deve allegare e provare, almeno sul piano probabilistico, il nesso causale tra la condotta asseritamente negligente e il danno lamentato; la sola deduzione di una violazione processuale non basta se non è dimostrato che l'esito della controversia sarebbe stato diverso.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza d'appello contenga un percorso argomentativo intellegibile e controllabile, anche se succinto.
  • Non è ammissibile convertire sotto la rubrica della violazione di legge una contestazione che, nella sostanza, richiede una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • Nella liquidazione delle spese processuali secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, il giudice deve rispettare il range tra minimo e massimo e motivare specificamente solo quando effettui scostamenti ulteriori rispetto ai valori medi; la scelta dei valori medi, se ragionevolmente giustificata, non richiede una motivazione particolarmente analitica.
  • Se il giudice di merito ha esaminato il motivo di gravame e lo ha disatteso con argomentazione coerente, non ricorre il vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia per il solo fatto che la parte ritenga non perfettamente esplicitato il riferimento a uno dei litisconsorti o delle posizioni processuali coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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