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Sentenza

Sentenza n. 1096/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del provvedimento CA/158344/2025 del 08/08/2025 di Roma Capitale recante rigetto dell'istanza di trasferimento di sede di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; -della nota prot. CA/149757 del 25.07.2025 recante motivi ostativi;

Giustizia amministrativa202509206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento della sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, unitamente alla nota recante i motivi ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il trasferimento della sede dell'attività da Via di Torre Argentina n. 20 a Via Frattina n. 3-3/A. Roma Capitale ha respinto l'istanza ritenendo esistente nei locali di destinazione un'attività tutelata ai sensi dell'art. 10 della Delibera di Assemblea Capitolina n. 109 del 2023, con conseguente divieto di esercitare congiuntamente un'attività non tutelata di somministrazione di alimenti e bevande. La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la motivazione apparente del diniego, per mancata adeguata replica alle controdeduzioni e per omessa indicazione degli elementi dai quali sarebbe derivata la sussistenza del vincolo. Ha inoltre contestato nel merito la formazione del vincolo, sostenendo che nel periodo dal 2017 al 2022 nei locali fosse stata esercitata un'attività non tutelata e che, successivamente, non fosse stata svolta per il periodo richiesto alcuna attività tutelata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha interpretato l'art. 10 della DAC n. 109 del 2023 nel senso che il vincolo di tutela si costituisce soltanto a seguito dello svolgimento continuativo, per almeno due anni, di una delle attività espressamente elencate dalla disposizione. Roma Capitale, nel calcolare il periodo utile alla formazione del vincolo, ha erroneamente incluso l'attività di vendita di prodotti di "alta bigiotteria" esercitata dal 09/10/2017 al 06/10/2022. Tale attività non rientra nell'elenco regolamentare, che contempla invece la gioielleria quale vendita di oggetti preziosi autorizzata ai sensi dell'art. 127 TULPS e, distintamente, la vendita di prodotti di alta moda o prêt-à-porter di marchi a diffusione nazionale e internazionale. La bigiotteria, riferendosi a componenti non preziosi, non può essere assimilata alla gioielleria tutelata. Il giudice ha quindi ravvisato un errore istruttorio e un'illogicità della motivazione, ha annullato il diniego e ha imposto a Roma Capitale di rideterminarsi sull'istanza considerando che, nel periodo indicato, non era stata esercitata nei locali un'attività tutelata. Roma Capitale è stata condannata alle spese di lite per euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10 DAC n. 109/2023

    1. Sono attività tutelate quelle esercitate nei locali siti nei Tessuti di cui al precedente art. 9, comma 1 [...] in cui si svolgano le seguenti attività commerciali in forma di esercizio di vicinato o artigianali: [...] m) gioielleria intesa quale vendita di oggetti preziosi autorizzata ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; [...] o) vendita di prodotti di alta moda o di “prêt-à-porter” di marchi a diffusione nazionale e internazionale. [...] 3. Qualora non venga più esercitata una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita esclusivamente l'attivazione di una delle attività commerciali o artigianali tutelate. Tale vincolo: a) non si costituisce nei locali in cui l’attività tutelata sia stata esercitata da meno di due anni continuativi; b) decade nei locali in cui da almeno tre anni non sia stata svolta un’attività commerciale o artigianale tutelata.

    Il vincolo di tutela richiede lo svolgimento continuativo, per almeno due anni, di un'attività espressamente compresa nell'elenco regolamentare. La vendita di prodotti di alta bigiotteria non equivale alla gioielleria né alla vendita di prodotti di alta moda o prêt-à-porter e non può concorrere alla formazione del vincolo.

  • art. 8, comma 1, lett. o), DAC n. 49/2019

    vendita di prodotti di alta moda o di “prêt-à-porter” di marchi a diffusione nazionale e internazionale

    La disposizione, richiamata per individuare la disciplina applicabile nel periodo anteriore alla DAC n. 109/2023, non comprende la vendita di prodotti di alta bigiotteria.

  • art. 127 TULPS

    È richiamato dall'art. 10 della DAC n. 109/2023 per qualificare l'attività di gioielleria tutelata come vendita di oggetti preziosi autorizzata.

Massime di principio

  • Un vincolo regolamentare che limita l'esercizio di attività commerciali nei locali può costituirsi soltanto quando l'attività pregressa sia riconducibile, con interpretazione rigorosa, a una delle categorie espressamente elencate dalla disciplina regolamentare e sia stata esercitata continuativamente per il periodo minimo previsto.
  • La vendita di prodotti di alta bigiotteria, caratterizzata dall'impiego di componenti non preziosi, non è assimilabile alla gioielleria, intesa come vendita autorizzata di oggetti preziosi, né alla vendita di prodotti di alta moda o prêt-à-porter; pertanto non concorre alla formazione di un vincolo regolamentare fondato su tali categorie.
  • Il provvedimento amministrativo che nega un trasferimento di sede sulla base di un vincolo commerciale deve indicare gli elementi istruttori e il percorso logico dai quali risultano sia la riconducibilità dell'attività pregressa alla categoria tutelata sia il compimento del periodo minimo richiesto; l'omessa o erronea verifica determina difetto di istruttoria e illogicità della motivazione.
  • Quando l'amministrazione fonda il diniego sulla continuità di attività tutelate, non può computare periodi nei quali nei locali sia stata esercitata un'attività non inclusa nell'elenco regolamentare; in tal caso il giudice può annullare il diniego e imporre la riedizione del potere sulla base del corretto periodo rilevante.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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