Sentenza del 27/05/2015 n. 1849 - Comm. Trib. Prov. Bari
ACCERTAMENTO - Societa' in accomandita semplice - Debiti tributari societari - Solidarietà del socio accomandante - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di estendere al socio accomandante la responsabilità per i debiti relativi alle imposte sul reddito della società è stata esclusa. Il socio accomandante risponde soltanto nei limiti della quota di capitale sottoscritta per le obbligazioni verso terzi e dell'IRPEF personale attribuitagli per trasparenza fiscale; non risponde invece dei debiti d'imposta sul reddito propri della società.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'eventuale responsabilità solidale del socio accomandante per i debiti tributari della società. Il socio accomandante, non avendo poteri di amministrazione e rappresentanza della società, risponde verso i terzi nei limiti del valore della quota di capitale sottoscritta. Tale responsabilità non si estende, però, alle imposte sul reddito dovute dalla società, per le quali il socio non può essere chiamato a rispondere solidalmente oltre all'IRPEF personale a lui imputata in base alla propria quota di partecipazione agli utili.
Norme richiamate
Disciplina della società in accomandita semplice
Il socio accomandante risponde dei debiti verso terzi limitatamente al valore delle quote di capitale sociale sottoscritte.
La responsabilità patrimoniale dell'accomandante è limitata alla quota conferita e non coincide con quella illimitata propria del socio accomandatario.
Principio di imputazione per trasparenza delle imposte sul reddito delle società di persone
Il socio accomandante risponde solo dell'IRPEF ad esso attribuita.
Le imposte sul reddito della società sono imputate ai soci secondo la rispettiva quota di partecipazione, ma ciò non rende il socio accomandante personalmente responsabile del debito tributario della società oltre la propria imposta.
Massime di principio
- Nelle società in accomandita semplice occorre distinguere tra socio accomandatario, normalmente illimitatamente responsabile, e socio accomandante, la cui responsabilità è limitata al conferimento sottoscritto.
- La responsabilità limitata dell'accomandante opera anche nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, salvo specifiche disposizioni normative o condotte personali che comportino una diversa responsabilità.
- Per le imposte sul reddito della società, il socio accomandante non è automaticamente responsabile in solido del debito fiscale societario: deve versare l'IRPEF derivante dal reddito a lui imputato per trasparenza.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra debito tributario della società, imposta personale del socio e responsabilità patrimoniale verso i terzi; tali profili non sono intercambiabili.
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