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Sentenza

Sentenza n. 5592/2026 - Napoli, Sezione 6

Avverso e per l’accertamento del silenzio maturato sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26.02.2026 per mezzo dello scrivente difensore e notificata in pari data a mezzo pec.

Giustizia amministrativa202602480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso documentale del 26 febbraio 2026, relativa al fascicolo personale della procedura di protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della Commissione Territoriale sull’istanza di accesso agli atti presentata e consegnata via PEC il 26 febbraio 2026. Ha domandato di conoscere la documentazione relativa alla propria procedura di protezione internazionale, compresi lo stato del procedimento e gli atti concernenti la convocazione per l’audizione, per finalità conoscitive e difensive. Ha dedotto la violazione della disciplina dell’accesso documentale, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla propria posizione e la lesione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; ha inoltre sostenuto che, decorso il termine legale senza risposta, si fosse formato un diniego tacito illegittimo impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere specifiche difese di merito.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene provati l’inoltro e la consegna dell’istanza alla Commissione il 26 febbraio 2026 e riconosce l’interesse qualificato del richiedente, poiché i documenti riguardano direttamente la sua posizione nella procedura e l’accesso è stato richiesto anche a fini difensivi. L’inerzia protratta oltre trenta giorni integra un silenzio-rigetto illegittimo: l’Amministrazione non ha adottato un diniego, un differimento o una limitazione formali, né ha indicato ragioni ostative. Accerta quindi il diritto all’ostensione del fascicolo amministrativo relativo al ricorrente, in particolare dei documenti sullo stato del procedimento e sulla convocazione per l’audizione, nei limiti di quanto detenuto dall’Amministrazione, e ordina visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono integralmente compensate. Il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e sono liquidati al difensore 800 euro, comprensivi di spese generali, oltre accessori se dovuti, a carico dell’Erario.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso spetta ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione.

    L’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; tale requisito ricorre quando gli atti richiesti riguardano la posizione personale dell’istante nella procedura amministrativa.

  • art. 25 l. 241/1990

    L’art. 25 della medesima legge stabilisce che la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, essa si intende respinta.

    Il silenzio mantenuto per trenta giorni sull’istanza di accesso rivolta all’amministrazione competente o detentrice dei documenti equivale a diniego tacito.

  • art. 116 c.p.a.

    L’art. 116 c.p.a. prevede quindi uno specifico rimedio giurisdizionale avverso il silenzio o il diniego, consentendo al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di ordinare l’esibizione dei documenti richiesti entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

    Il rito in materia di accesso consente al giudice, accertati i presupposti del diritto, di ordinare l’esibizione dei documenti entro il termine stabilito, normalmente non superiore a trenta giorni.

Massime di principio

  • Il richiedente ha diritto all’accesso ai documenti del procedimento amministrativo che riguarda direttamente la sua posizione quando dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, anche con finalità conoscitive e difensive.
  • Quando l’accesso è richiesto per curare o difendere una situazione giuridica soggettiva, l’amministrazione deve consentire l’ostensione dei documenti pertinenti, salvo che adduca specifiche e motivate ragioni ostative.
  • Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso, si forma un silenzio-rigetto; in assenza di ragioni ostative formalizzate o dedotte, il giudice può accertarne l’illegittimità e ordinare visione ed estrazione di copia dei documenti detenuti dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleProtezione internazionale e speciale
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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