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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 6620 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Preavviso di fermo di beni mobili registrati - Natura cautelare - Art. 50 d.p.r. n. 602/1973 - Non necessita - Legittimità del preavviso - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità del preavviso di fermo sostenendo, in particolare, che l’agente della riscossione avrebbe dovuto effettuare la preventiva comunicazione prevista dall’art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e rispettare il termine previsto dall’art. 50 dello stesso decreto. La contestazione si fondava sull’asserita necessità di applicare al preavviso le garanzie e i termini propri del fermo o della diversa procedura di espropriazione forzata.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il preavviso di fermo è stato qualificato come atto autonomo, avente natura cautelare e distinto dal successivo fermo amministrativo. Di conseguenza, non è necessaria la preventiva comunicazione prevista dall’art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, poiché tale disposizione riguarda il termine per procedere a una diversa forma di espropriazione forzata e non si applica al preavviso di fermo.

Norme richiamate

  • Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973

    La norma disciplina il termine e le condizioni per procedere all’espropriazione forzata. Non si applica al preavviso di fermo, che appartiene a una distinta fase cautelare.

  • Art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973

    La preventiva comunicazione prevista dalla disposizione non è richiesta per il preavviso di fermo, poiché quest’ultimo è un atto cautelare autonomo e distinto dal fermo amministrativo vero e proprio.

Massime di principio

  • Il preavviso di fermo amministrativo deve essere distinto dal fermo già iscritto: il primo è un atto cautelare e preparatorio, mentre il secondo costituisce la misura effettivamente iscritta sul veicolo.
  • La disciplina prevista per il fermo o per l’espropriazione forzata non può essere automaticamente estesa al preavviso di fermo, se le norme richiamate regolano procedimenti diversi.
  • L’assenza della preventiva comunicazione prevista dall’art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non rende di per sé illegittimo il preavviso di fermo.
  • Per contestare efficacemente un preavviso di fermo occorre verificare altri eventuali vizi concreti, come l’inesistenza o l’estinzione del debito, la prescrizione, la mancata o irregolare notificazione degli atti presupposti, errori nell’identificazione del debitore o l’inosservanza di specifiche garanzie procedurali applicabili.

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