Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6065/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente con accredito di 1.500 euro, liquidando le spese di primo grado in 400 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta simbolica, non congrua rispetto all’attività difensiva e inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari e richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 117 Cost., nonché un difetto assoluto di motivazione. In particolare, ha contestato che la mera serialità della controversia potesse giustificare una liquidazione di soli 400 euro e ha chiesto la riforma della sentenza con liquidazione di 1.189 euro oltre accessori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri dei D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022 costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. L’unico limite legale è quello posto dall’art. 2233, comma 2, c.c., che impedisce la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, tuttavia, il TAR aveva motivato la riduzione soltanto richiamando il carattere seriale della controversia, senza spiegare adeguatamente la quantificazione né una compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche in rapporto all’effettività della tutela giurisdizionale, poiché la serialità, riferita a una pretesa dell’amministrazione già più volte riconosciuta illegittima, non giustifica di per sé una drastica riduzione delle spese. In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado, fissandole in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di 1.189 euro non è stata integralmente accolta. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce l’unico limite legale richiamato dal Collegio alla libertà del giudice nella liquidazione delle spese professionali, impedendo la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale, ma non introducono minimi tariffari inderogabili; il giudice può discostarsene motivatamente.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    Rileva, insieme all’art. 4, ai fini della considerazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Prevede la determinazione periodica dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali mediante decreto ministeriale.

  • art. 9, comma 1, l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, facendo venir meno il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 24 Cost.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale è stato utilizzato quale parametro per valutare l’inadeguatezza di una liquidazione delle spese manifestamente ridotta e non motivata.

  • art. 113 Cost.

    Concorre a fondare l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva, rilevante anche nella liquidazione delle spese.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato quale fonte del principio di tutela giurisdizionale effettiva, potenzialmente inciso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo ed è richiamato quale norma violata dall’appellante.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina generale della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi tariffari inderogabili: il giudice può discostarsene, purché la scelta sia motivata quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante.
  • La liquidazione delle spese processuali non può tradursi in somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, poiché l’art. 2233, comma 2, c.c. costituisce il limite legale minimo alla discrezionalità giudiziale.
  • Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma deve motivare adeguatamente la quantificazione quando essa si discosti in modo significativo dai parametri ministeriali o incida concretamente sull’effettività della tutela giurisdizionale.
  • La mera serialità del contenzioso non giustifica, di per sé, una drastica riduzione delle spese di lite; il giudice deve esplicitare le ragioni della quantificazione e considerare le concrete caratteristiche, difficoltà e attività richieste dalla controversia.
  • In appello, l’effetto devolutivo consente al giudice di procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del grado precedente, quando la statuizione impugnata sia riformata limitatamente alla loro quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.