Cassazione Civile, Ordinanza n. 36473/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originaria nasceva da una domanda di un lavoratore volta a ottenere la reintegrazione nelle mansioni di caposquadra e il risarcimento dei danni asseritamente derivati da demansionamento e mobbing, domanda respinta in primo grado e in appello. La Corte di cassazione aveva poi rigettato il ricorso ordinario del lavoratore. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., il ricorrente ha dedotto che l’ordinanza di cassazione contenesse un errore di fatto: avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il primo motivo del precedente ricorso per cassazione per asserita mancata specificità, assumendo la necessità di riprodurre il contenuto del verbale dell’udienza di decisione di primo grado, mentre il ricorrente riteneva di aver già dedotto compiutamente l’omessa lettura del dispositivo e la nullità conseguente, producendo l’intero fascicolo di ufficio e altri elementi processuali. Ha quindi sostenuto che la Corte avesse pronunciato su fatti diversi da quelli dedotti e ha riproposto, per la fase rescissoria, le conclusioni del primo motivo dell’originario ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma investisse al più una valutazione di diritto sulla specificità del motivo di ricorso e sulla sua ammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, reputando assorbita ogni questione sulla fase rescissoria. Ha altresì condannato il ricorrente alle spese del giudizio e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
individua il rimedio della revocazione contro le sentenze della Cassazione nei soli casi ammessi dall’art. 395 c.p.c.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, immediata e obiettivamente rilevabile, non in un errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali
art. 429 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo
art. 366 c.p.c.
la Corte ha ricondotto la doglianza alla mancata specificità del motivo di ricorso, quindi a un profilo di ammissibilità del ricorso per cassazione
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato nella ricostruzione del motivo, in relazione alla forma della sentenza pronunciata contestualmente alla discussione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediata di un fatto decisivo, risultante in contrasto con gli atti, e non quando la censura investa la valutazione giuridica o logico-argomentativa compiuta dal giudice.
- Non è configurabile revocazione se la parte contesta, in sostanza, l’interpretazione data dalla Corte al contenuto del ricorso o la valutazione sulla sua specificità e ammissibilità; in tal caso la doglianza riguarda un errore di giudizio, non un errore percettivo.
- La deduzione di nullità processuali nel ricorso per cassazione deve essere specifica e autosufficiente nei limiti richiesti dal motivo, potendo la mancata riproduzione di atti ritenuti decisivi condurre a declaratoria di inammissibilità.
- Nel giudizio di revocazione della sentenza di Cassazione, il controllo è limitato ai soli errori meramente percettivi commessi dalla Corte quale giudice del fatto, restando esclusa qualsiasi rivalutazione delle risultanze processuali o del contenuto dei motivi di ricorso.
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