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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26482/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva a un contribuente maggiore IVA, oltre sanzioni e accessori, per gli anni d'imposta 2006 e 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi introduttivi del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Nel giudizio di legittimità il contribuente ha resistito con controricorso e memoria, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, depositando la documentazione relativa al pagamento della prima rata per ciascuno dei due anni di imposta. La Corte ha verificato che non risultava notificato un diniego della definizione entro il termine previsto, né era stata presentata un'istanza di trattazione idonea a impedire l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    L'adesione alla definizione agevolata, in mancanza di diniego notificato entro il termine previsto e in assenza di istanza di trattazione, comporta l'estinzione del processo al decorso del termine stabilito dalla norma, salvo la facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 391 cod. proc. civ.

    È richiamata come eccezione alla regola estintiva, in quanto consente alle parti di chiedere la fissazione dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie determina l'estinzione del processo quando il contribuente documenti il versamento dovuto e non intervenga un diniego dell'Amministrazione entro il termine di legge.
  • In assenza di istanza di trattazione da parte di alcuno dei litiganti, il processo si estingue per effetto del decorso del termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata comporta che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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