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Sentenza

Sentenza n. 1873/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del verbale del Comitato Esecutivo Università Bocconi del 28 febbraio 2025 - i cui estremi sono stati comunicati dall’Amministrazione via PEC in data 05 marzo 2025 e il cui contenuto è stato acquisito in data 03 aprile 2025 in seguito a istanza di accesso agli atti - con cui è stato deliberato di non procedere alla nomina del dott. Bertino a professore associato; - del verbale del Collegio dei docenti del 18 febbraio 2025, conosciuto solo in data 03 aprile 2025 in seguito a istanza di accesso agli atti, nonché di tutti gli atti ivi richiamati inclusi i dossier e il parere pro veritate richiesto all’uopo dal Collegio de quo; - del parere dell’organo consultivo Committee for Appointments and Promotions-CAP del 30 gennaio 2025, nonché del report del Dean for Faculty del 07 gennaio 2025 e comunque di tutte le singole relazioni, anonime e non, rese dai componenti del CAP e allo stesso materialmente allegate, oltre al relativo dossier, tutti conosciuti in data 03 aprile 2025 a seguito di accesso agli atti; - nei limiti di cui alle articolate censure, del Faculty Management Policy del luglio 2014 e del relativo aggiornamento/integrazione di cui all’allegato 8 del Collegio dei Docenti del 14.07.2016 e ss. mm.ii., nonché del International Benchmarking on Faculty Appointments and Promotions del 14.07.2016; dello Statuto dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, del Regolamento generale di Ateneo, emanato con d.r. 19 luglio 2016, n. 82, del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento degli Assistant Professor, emanato con d.r. 10 giugno 2011, n. 128, del verbale del Consiglio di Dipartimento degli Studi Giuridici del 21 aprile 2016 e delle ivi approvate linee guida, recanti criteri per la selezione e promozione della faculty nonché delle Linee Guida Hiring, Tenure & Promotion dell’Università Bocconi; - nonché, ove occorrer possa e nei limiti delle articolate censure, delle note di convocazione del Collegio dei docenti del 07.02.2025 e del 04.02.2025, conosciute in seguito all’istanza di accesso agli atti supra; della e-mail di nomina dei commissari del CAP datata 22.10.2024, fornita dall’Università in forma anonima, nonché della e-mail del 10.12.2024 di sollecito ai suddetti commissari a fornire la valutazione sul ricorrente e comunque delle e-mail di convocazione del CAP medesimo datate 24.01.2025, 20.01.2025, 07.11.2024, 31.10.2024, 24.10.2024, 23.10.2024, conosciute in seguito all’istanza di accesso agli atti supra; dei verbali del Consiglio di Dipartimento del 27.06.2024 e del 03.02.2025, conosciuti in seguito all’istanza di accesso agli atti supra; degli atti di nomina e individuazione dei referee, nonché delle lettere dagli stessi rese nell’ambito del procedimento di valutazione, siccome utilizzate a fondamento dei gravati atti; per la condanna ex artt. 30 e 34, lett. c) ed e) c.p.a. dell’Amministrazione resistente ad adottare tutte le misure idonee che tutelino la situazione giuridica dedotta in giudizio, anche procedendo direttamente alla chiamata del ricorrente nel ruolo dei professori associati, non residuando alcun margine di discrezionalità in capo ai competenti organi dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, ovvero, in subordine, condannando l’Amministrazione a disporre la chiamata mediante riesercizio di potere, con susseguente retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della chiamata a professore associato al mese di luglio 2019, sussistendone tutti i presupposti.

Giustizia amministrativa202501434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti conclusivi della procedura di tenure e, in particolare, la deliberazione del Comitato Esecutivo del 28 febbraio 2025 di non procedere alla nomina a professore associato, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a professore associato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nuova valutazione negativa intervenuta dopo precedenti annullamenti giurisdizionali di atti dell’Università relativi alla medesima procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010. Ha dedotto, anzitutto, l’incompetenza del Committee for Appointments and Promotions (CAP), del Collegio dei Docenti e del Comitato Esecutivo a svolgere valutazioni discrezionali sul merito scientifico del candidato, sostenendo che tale potere spettasse esclusivamente al Dipartimento e che agli altri organi competesse soltanto un controllo formale o amministrativo. Ha inoltre censurato l’articolazione procedimentale, la ripetizione di valutazioni sul medesimo materiale istruttorio, il difetto di istruttoria e motivazione, l’illogicità e il travisamento, assumendo che il Collegio dei Docenti e il Comitato Esecutivo avessero aderito acriticamente al parere negativo del CAP. Sono state contestate anche la composizione del CAP per carenza di competenza tecnica e l’incompatibilità di alcuni componenti, nonché l’attendibilità e la coerenza dei giudizi formulati dai tre referee ritenuti sfavorevoli. La controversia si inseriva in una sequenza di precedenti decisioni negative, già annullate, culminata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4254/2024, che aveva imposto una nuova valutazione immune dai vizi accertati.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto le censure relative all’incompetenza degli organi diversi dal Dipartimento, ritenendo legittimo, nell’ambito dell’autonomia universitaria, un procedimento articolato in una pre-valutazione dipartimentale, una fase di tenure affidata al Collegio dei Docenti e una fase conclusiva del Comitato Esecutivo. Ha inoltre respinto le doglianze sulla composizione del CAP e sull’incompatibilità dei suoi componenti, rilevando che la competenza tecnica risultava dagli atti e che non era stata dimostrata una causa tassativa di astensione o una grave inimicizia. Ha invece ritenuto fondate le censure relative alla motivazione e all’istruttoria della valutazione negativa. La nuova delibera riproduceva sostanzialmente le motivazioni già giudicate insufficienti dal Consiglio di Stato nel precedente giudizio, utilizzando formule generiche e stereotipate sugli standard di eccellenza, senza confrontarsi puntualmente con i criteri regolamentari, con i progetti di ricerca, con le pubblicazioni e con la prevalenza dei giudizi favorevoli dei referee. L’Amministrazione, dopo il precedente annullamento, avrebbe dovuto formulare, in caso di esito negativo, una motivazione nuova, specifica e ulteriormente argomentata, rispettosa degli effetti conformativi del giudicato. Il TAR ha applicato il principio del “one shot temperato”: dopo due precedenti annullamenti di merito e una reiterata riedizione del potere valutativo sul medesimo fatto concluso, l’Amministrazione aveva consumato la propria possibilità di esercitare correttamente la discrezionalità tecnica; l’attività da discrezionale diveniva quindi vincolata e il giudice poteva accertare la spettanza della pretesa. Sono stati annullati gli atti impugnati ed è stato accertato il diritto del ricorrente alla nomina a professore associato, con ordine all’Università di adottare gli atti conseguenti entro sessanta giorni. L’Università è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 5, l. n. 240/2010

    Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)

    La valutazione ai fini della chiamata deve svolgersi secondo standard qualitativi internazionali, specificati dalla normativa ministeriale e dal regolamento di Ateneo; la disciplina interna può articolare il procedimento in più fasi e attribuire distinti ruoli valutativi agli organi universitari.

  • art. 18, comma 1, lett. e), l. n. 240/2010

    formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento ... e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione

    La disposizione non impedisce all’autonomia regolamentare dell’università di prevedere ulteriori fasi e apporti valutativi di altri organi, purché i ruoli siano distinti e funzionali alla verifica del profilo scientifico del candidato.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    L’esercizio del potere valutativo deve rispettare i principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Una nuova valutazione negativa successiva a un annullamento giurisdizionale deve essere sorretta da una motivazione specifica, puntuale e immune dai vizi già accertati; non è sufficiente riprodurre formule generiche o le precedenti argomentazioni.

  • art. 6-bis l. n. 241/1990

    L’obbligo di astensione opera in presenza di un effettivo conflitto di interessi, ma la relativa incompatibilità deve essere dimostrata secondo cause tipiche, quali una lite pendente o una grave inimicizia.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Il giudice amministrativo può annullare gli atti illegittimi e adottare misure idonee a tutelare la situazione giuridica, compreso l’ordine di provvedere e, quando la discrezionalità amministrativa si sia consumata, l’accertamento della spettanza del bene della vita.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria era proposta unitamente alle ulteriori forme di tutela, ma la decisione ha definito la controversia mediante annullamento e accertamento della spettanza della nomina.

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di incompatibilità dei componenti degli organi collegiali, applicabili anche all’azione amministrativa, hanno carattere tassativo e non possono essere estese analogicamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e sui profili rilevanti per la decisione, potendo non esaminare doglianze ritenute irrilevanti o comunque inidonee a modificare l’esito.

Massime di principio

  • Nella procedura di chiamata di un ricercatore a tempo determinato a professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, l’autonomia regolamentare dell’università può articolare la valutazione in più fasi e attribuire distinti compiti valutativi al Dipartimento, agli organi collegiali e all’organo amministrativo finale, purché tali ruoli siano previsti dalla disciplina interna e siano funzionali a una verifica effettiva del profilo scientifico del candidato.
  • Dopo l’annullamento giurisdizionale di una valutazione negativa, l’amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione, ma deve conformarsi puntualmente agli effetti conformativi del giudicato e, qualora confermi l’esito sfavorevole, fornire una motivazione nuova, specifica e ulteriormente argomentata rispetto alle ragioni già ritenute illegittime o insufficienti.
  • Il mero richiamo a formule generiche quali il mancato raggiungimento degli standard di eccellenza, senza un confronto puntuale con i criteri regolamentari, i progetti di ricerca, le pubblicazioni e gli elementi istruttori favorevoli e contrari, non soddisfa l’obbligo di motivazione di una valutazione tecnico-discrezionale in materia di reclutamento universitario.
  • Quando l’amministrazione, dopo precedenti annullamenti di merito, riedita per la seconda volta il potere discrezionale sul medesimo fatto concluso senza superare i vizi già accertati, opera il principio del “one shot temperato”: il potere valutativo si considera consumato e l’attività amministrativa diviene vincolata, consentendo al giudice di accertare direttamente la spettanza del bene della vita.
  • Le cause di incompatibilità e di astensione dei componenti di organi collegiali amministrativi, pur applicabili in via generale a tutela dell’imparzialità, hanno carattere tassativo; la loro applicazione richiede la prova di una concreta situazione prevista dalla legge, come una lite pendente o una grave inimicizia, e non può fondarsi su collegamenti professionali o collaborazioni accademiche genericamente allegati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenzaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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