Cassazione Civile, Ordinanza n. 25877/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario espulsione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato oltre il termine previsto dalla legge, ritenendo non documentata la richiesta di rimessione in termini. In cassazione il cittadino straniero ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina processuale dell’opposizione al decreto di espulsione e delle norme sull’espulsione degli stranieri, sostenendo: 1) che il decreto gli era stato notificato in lingua per lui non comprensibile, essendo tradotto in arabo mentre la lingua da lui conosciuta era l’urdu, con conseguente mancata effettiva conoscenza del provvedimento e del termine di impugnazione; 2) che il Giudice di Pace aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini senza considerare tale circostanza. Inoltre ha censurato il fatto che il ricorso fosse stato deciso fuori udienza, senza fissazione di udienza, senza notifica all’autorità emanante e senza contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione si debba applicare il rito sommario di cognizione, con necessaria instaurazione del contraddittorio e notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza all’autorità che ha emesso il provvedimento. Ha quindi rilevato che il Giudice di Pace, decidendo fuori udienza e senza sentire le parti, aveva violato il principio del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L’ordinanza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 150/2011
Le controversie sull’impugnazione del decreto di espulsione prefettizio sono regolate dal rito sommario di cognizione, salvo diversa previsione della norma speciale; il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati a cura della cancelleria all’autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima dell’udienza.
art. 702-ter c.p.c.
Nel rito sommario il giudice, sentite le parti, deve procedere senza formalità non essenziali al contraddittorio e provvedere con ordinanza sull’accoglimento o sul rigetto.
art. 3 d.lgs. n. 150/2011
L’applicazione del rito sommario avviene con esclusione dei commi 2 e 3 dell’art. 702-ter c.p.c. secondo la disciplina speciale del d.lgs. n. 150/2011.
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero e alla conseguente decorrenza del termine di impugnazione.
art. 3 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato come norma di coordinamento processuale per l’applicazione del rito sommario alle controversie in materia di espulsione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, il giudice deve seguire il rito sommario di cognizione e garantire il pieno contraddittorio tra le parti.
- La decisione resa fuori udienza, senza fissazione dell’udienza e senza notifica del ricorso all’autorità che ha emesso il provvedimento, integra una violazione del contraddittorio idonea a determinare la cassazione dell’ordinanza.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e conduce alla cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che dipendono dalla medesima questione processuale restano assorbiti.
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