Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24108/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, delle ordinanze della Corte di Appello di Trento che avevano dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento. La Corte territoriale aveva ritenuto l'appello inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ritenendo che l'imputato, giudicato 'assente' nel primo grado, non avesse depositato con l'atto di appello il specifico mandato ad impugnare contenente la sua dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente ha contestato tale decisione sostenendo di non essere stato assente nel primo grado perché rappresentato da un procuratore speciale che aveva ricevuto procura per richiedere il rito abbreviato (art. 420, comma 2-ter c.p.p.), e che presso tale procuratore aveva eletto domicilio, per cui non sarebbe stato necessario il deposito del mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del ricorrente circa la portata dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p.: la procura speciale conferita per richiedere il rito abbreviato rende l'imputato 'presente' ex lege (rappresentato dal procuratore speciale). Pertanto, il deposito del mandato speciale ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. non era necessario. Tuttavia, la Corte ha comunque dichiarato l'appello inammissibile per un diverso motivo: il mancato rispetto dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., in quanto né l'imputato né il difensore avevano depositato, unitamente all'atto di appello, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto nel rispetto delle forme di legge di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale

    La Corte ha confermato che la procura speciale conferita al difensore per richiedere il rito abbreviato fa sì che l'imputato sia considerato 'presente' ex lege; ciò ha effetto sul regime delle impugnazioni (alcuni obblighi previsti per l'imputato 'assente' non si applicano).

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma richiede, in caso di assenza dell'imputato nel primo grado, il deposito di un specifico mandato ad impugnare; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse applicabile al caso concreto perché l'imputato era da considerarsi presente ex lege per la procura speciale.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il deposito, unitamente all'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio è requisito a pena di inammissibilità: la sua mancanza ha determinato l'inammissibilità dell'appello nel caso concreto.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte in giurisprudenza: l'aumento di termini per l'impugnazione destinato al difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica quando l'imputato è considerato presente ex lege per procura speciale che ha richiesto il rito abbreviato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 23 e art. 33)

    Le disposizioni indicate hanno introdotto le modifiche normative (tra cui l'art. 420, comma 2-ter e l'art. 581, comma 1-ter) richiamate dalla Corte per valutare la presenza ex lege e i nuovi obblighi formali per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La procura speciale conferita al difensore per richiedere un procedimento speciale (es. rito abbreviato) rende l'imputato 'presente' ex lege ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter: ciò può escludere l'applicazione di alcune tutele/prolungamenti previsti per l'imputato effettivamente assente.
  • Nonostante la presenza ex lege tramite procuratore speciale, permangono obblighi formali autonomi relativi all'impugnazione: in particolare la dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter) deve essere depositata con l'appello a pena di inammissibilità.
  • Il mandato speciale ad impugnare (art. 581, comma 1-quater) è richiesto quando l'imputato è stato effettivamente assente nel primo grado; se l'imputato è considerato presente ex lege per procura speciale, il requisito potrebbe non essere necessario, ma è prudente depositare comunque un mandato espresso se si intende impugnare.
  • Per evitare inammissibilità procedurali, il difensore dovrebbe, al momento di proporre l'appello, allegare sia l'eventuale mandato speciale ad impugnare sia la dichiarazione/elezione di domicilio; conservare documentazione che dimostri la procura speciale conferita in primo grado.
  • Le formalità procedurali introdotte dalle modifiche normative devono essere attentamente rispettate: la loro violazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e la perdita del rimedio giurisdizionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.