Cassazione Penale, Ordinanza n. 09509/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per gli anni 2016 e 2017, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 3) vizio in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva anche per l'aumento applicato per recidiva. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse completa e immune da censure, osservando che la non applicazione dell'art. 131-bis era stata fondata sull'abitualità della condotta, che lo stesso imputato aveva di fatto ammesso giustificando l'omissione con la crisi di liquidità e la priorità data al pagamento degli stipendi; che l'entità dell'evasione contributiva era significativa e reiterata, sicché non poteva parlarsi di danno non modico; e che la pena era stata adeguatamente motivata, anche con riguardo all'aumento per la recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta presenti caratteri di abitualità; nel caso concreto, l'abitualità è stata ritenuta prevalente rispetto al ridotto scostamento dalla soglia di punibilità e al successivo pagamento del dovuto.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile quando l'evasione contributiva sia significativa e reiterata, con pregiudizio non trascurabile per l'ente previdenziale.
art. 99, quarto comma, c.p.
La pena può essere aumentata per recidiva quando il giudice dia adeguata motivazione sul relativo trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta sia connotata da abitualità, anche se il fatto sia prossimo alla soglia di punibilità o il debito sia stato successivamente estinto.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, occorre una valutazione concreta dell'entità del pregiudizio: importi contributivi rilevanti e reiterati escludono la speciale tenuità del danno.
- La motivazione sulla pena è sufficiente se il giudice espone in modo coerente i criteri seguiti e giustifica anche l'aumento per recidiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una mera contestazione di merito della motivazione, se questa è completa e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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