Sentenza del 01/03/2016 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Soggetti passivi - Persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo - Attività di dottore commercialista con autonoma organizzazione, esercente anche attività di sindaco di società e revisore contabile - Assoggettamento all'Irap - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che i compensi per gli incarichi di sindaco e revisore contabile confluiscano nel reddito di lavoro autonomo prodotto dal professionista quale titolare dello studio. Non è quindi possibile isolare tali compensi dagli altri proventi professionali ai fini IRAP. Poiché l’attività era svolta con un’autonoma organizzazione, anche i compensi derivanti dagli incarichi societari sono stati considerati assoggettabili all’IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento all’IRAP dei compensi percepiti per gli incarichi di sindaco di società e revisore contabile, sostenendo che tali compensi dovessero essere considerati separatamente rispetto a quelli derivanti dall’attività ordinaria di dottore commercialista. La controversia riguardava quindi se fosse possibile escludere dall’IRAP i compensi relativi agli incarichi societari, nonostante l’attività professionale complessiva fosse esercitata mediante uno studio dotato di autonoma organizzazione e con l’ausilio di personale dipendente.
Norme richiamate
Art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I compensi derivanti dagli incarichi di sindaco e revisore contabile di società di capitali vengono attratti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.
I compensi percepiti per incarichi di sindaco e revisore contabile sono qualificati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo e, nel caso di un professionista titolare di uno studio, confluiscono nel complessivo reddito professionale.
Disciplina IRAP sull’autonoma organizzazione
Quando l’attività professionale è esercitata con un’autonoma organizzazione, anche i diversi compensi collegati all’attività professionale non possono essere artificiosamente separati per escluderne alcuni dall’imposta. L’utilizzo di personale dipendente costituisce un elemento rilevante per riconoscere l’autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Un professionista che svolge più attività strettamente collegate alla propria professione deve considerare unitariamente i relativi compensi ai fini IRAP, quando essi confluiscono nell’unica attività professionale organizzata.
- I compensi per incarichi di sindaco o revisore contabile non sono automaticamente esclusi dall’IRAP: se il professionista opera attraverso uno studio autonomamente organizzato, tali compensi possono concorrere alla base imponibile.
- La presenza di personale dipendente o di altri mezzi organizzati può dimostrare l’esistenza dell’autonoma organizzazione richiesta per l’applicazione dell’IRAP.
- Non è sufficiente qualificare separatamente una parte dei compensi per evitare l’IRAP; occorre verificare concretamente se l’incarico sia stato svolto nell’ambito di un’attività professionale complessivamente organizzata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 mar 2016Sentenza del 01/03/2016 n. 4 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 mar 2016Sentenza del 01/03/2016 n. 30 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 1 mar 2016Sentenza del 01/03/2016 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 1 mar 2016Sentenza del 01/03/2016 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 1 mar 2016Sentenza del 01/03/2016 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 1 mar 2016Sentenza del 01/03/2016 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →