Cassazione Penale, Sentenza n. 3180/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del terzo interessato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Velletri, per presunta carenza di legittimazione del difensore in quanto mancava la "procura speciale" ritenuta necessaria dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che per impugnare il provvedimento di sequestro preventivo la procura speciale richiesta è la procura "alle liti" ex art. 100 c.p.p., la quale non necessita di formule sacramentali ma deve esprimere chiaramente la volontà di conferire il mandato per la difesa in quella specifica procedura. Nel caso concreto la procura prodotta (firmata, con autentica del difensore, con riferimento al numero di registro e con la clausola "in ogni stato e grado del giudizio"), benché priva di data, va considerata idonea e la mancanza della data è stata sanata dal deposito in cancelleria. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
La procura speciale "alle liti" ex art. 100 c.p.p. è quella necessaria per legittimare il difensore del terzo interessato a impugnare i provvedimenti cautelari reali; non richiede formule sacramentali ma una chiara manifestazione di volontà di affidare il mandato difensivo per la specifica procedura.
art. 122 cod. proc. pen.
La procura prevista dall'art. 122, che abilita il difensore a compiere determinati atti e a essere soggetto del rapporto processuale, è distinta dalla procura alle liti: serve per attribuire la capacità di entrare nel rapporto processuale ma non sostituisce la procura alle liti richiesta per impugnazioni nelle procedure cautelari reali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022 (Ruffo); Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014 (Scino); Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010 (Di Lauro)
La giurisprudenza conferma la distinzione tra procura alle liti e procura per compiere determinati atti, e precisa che la procura speciale non necessita di formule rigide purché emerga chiaramente il conferimento del mandato difensivo per la specifica impugnazione.
Massime di principio
- Per impugnare provvedimenti di sequestro preventivo o per il riesame delle misure cautelari reali il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura "alle liti" ex art. 100 c.p.p.; la mancanza di questa procura può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La procura alle liti non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dal documento risulti chiaramente la volontà del terzo di conferire al difensore il mandato per tutelare le proprie ragioni in quella specifica procedura (es. espressioni come "in ogni stato e grado del giudizio").
- La procura prevista dall'art. 122 c.p.p. (procura a compiere determinati atti) non sostituisce la procura alle liti quando la legge esige quest'ultima per l'impugnazione; le due procure hanno funzioni diverse.
- Difetti formali della procura (per esempio mancanza della data) possono essere sanati da elementi oggettivi come il deposito in cancelleria contestuale agli atti: prima di dichiarare l'inammissibilità il giudice deve valutare se il vizio sia effettivamente insanabile e se il documento complessivamente dimostri la volontà di conferire il mandato.
- Prassi consigliata per il difensore: allegare esplicitamente la procura alle liti all'atto di impugnazione, indicare la data e ogni riferimento del procedimento e, se possibile, usare formule chiare che attestino il conferimento del mandato per "ogni stato e grado" per evitare contestazioni di legittimazione.
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