Cassazione Civile, Ordinanza n. 30532/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una pronuncia passata in giudicato che aveva riconosciuto a un contribuente, per effetto della normativa sui benefici fiscali connessi agli eventi sismici del 1990, il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. L’amministrazione aveva poi eseguito un rimborso solo parziale, nella misura del 50%, richiamando la sopravvenuta disciplina dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, che subordina l’erogazione dei rimborsi alla disponibilità delle risorse stanziate e prevede la riduzione percentuale in caso di incapienza. Il contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato. La CTR aveva ritenuto inapplicabile la norma sopravvenuta perché l’Agenzia non aveva provato lo sforamento dei fondi triennali 2015-2017 e aveva considerato il limite di spesa riferito solo a quel triennio. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato la violazione della disciplina applicabile, sostenendo che il superamento delle risorse risultava dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e che il limite quantitativo operava nella fase esecutiva/ottemperanza, non incidendo sul titolo sostanziale del credito. Il controricorrente ha eccepito, inoltre, che il limite non sarebbe applicabile ai titoli esecutivi derivanti da sentenze passate in giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che la CTR ha errato nel negare in radice l’applicabilità dell’art. 16-octies d.l. n. 91/2017: tale disposizione è applicabile alla fase di esecuzione e attuazione del rimborso, quindi anche nel giudizio di ottemperanza instaurato dopo la sua entrata in vigore. Il giudice del rinvio dovrà verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, se vi è incapienza, adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione del giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza poter desumere dalla normativa una falcidia del diritto patrimoniale accertato.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
giudizio tributario di ottemperanza
il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione concreta al giudicato e può adottare determinazioni specifiche per eseguire il comando, anche sostituendosi all’amministrazione inadempiente
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
stanziamento dei fondi per i rimborsi
il rimborso è subordinato alle risorse disponibili; la verifica della capienza rileva nella fase esecutiva
art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017
riduzione del 50 per cento sulle somme dovute; esaurite le risorse non si procede ad ulteriori rimborsi
la norma sopravvenuta non incide sul titolo sostanziale del rimborso, ma disciplina le modalità di esecuzione e ottemperanza
art. 29 d.l. n. 162/2019
richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e dei relativi stanziamenti
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997
consente, ricorrendone i presupposti, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire il pagamento in assenza di disponibilità nel pertinente capitolo
art. 1, comma 361, L. n. 244/2007
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’idoneità della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a una mera esecuzione materiale del giudicato, ma può e deve compiere gli accertamenti necessari a definirne l’effettiva portata precettiva e a individuare il quomodo dell’attuazione.
- Le norme sopravvenute che fissano limiti quantitativi ai rimborsi fiscali per mancanza di fondi non incidono sul diritto sostanziale già accertato in sentenza, ma regolano la fase esecutiva/attuativa del credito.
- Quando l’attuazione del giudicato è condizionata dalla capienza di fondi pubblici, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se insufficiente, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari, anche tramite commissario ad acta e ordine di pagamento in conto sospeso.
- Non è consentito desumere dalla disciplina finanziaria una falcidia definitiva del credito giudizialmente accertato, dovendosi preferire un’interpretazione che assicuri la piena attuazione del diritto patrimoniale riconosciuto dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza instaurato dopo l’entrata in vigore della norma limitativa, la provenienza del titolo esecutivo da sentenza passata in giudicato non esclude l’applicazione dei limiti di spesa alla sola fase di esecuzione.
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