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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30532/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una pronuncia passata in giudicato che aveva riconosciuto a un contribuente, per effetto della normativa sui benefici fiscali connessi agli eventi sismici del 1990, il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. L’amministrazione aveva poi eseguito un rimborso solo parziale, nella misura del 50%, richiamando la sopravvenuta disciplina dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, che subordina l’erogazione dei rimborsi alla disponibilità delle risorse stanziate e prevede la riduzione percentuale in caso di incapienza. Il contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato. La CTR aveva ritenuto inapplicabile la norma sopravvenuta perché l’Agenzia non aveva provato lo sforamento dei fondi triennali 2015-2017 e aveva considerato il limite di spesa riferito solo a quel triennio. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato la violazione della disciplina applicabile, sostenendo che il superamento delle risorse risultava dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e che il limite quantitativo operava nella fase esecutiva/ottemperanza, non incidendo sul titolo sostanziale del credito. Il controricorrente ha eccepito, inoltre, che il limite non sarebbe applicabile ai titoli esecutivi derivanti da sentenze passate in giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che la CTR ha errato nel negare in radice l’applicabilità dell’art. 16-octies d.l. n. 91/2017: tale disposizione è applicabile alla fase di esecuzione e attuazione del rimborso, quindi anche nel giudizio di ottemperanza instaurato dopo la sua entrata in vigore. Il giudice del rinvio dovrà verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, se vi è incapienza, adottare i provvedimenti necessari per l’attuazione del giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza poter desumere dalla normativa una falcidia del diritto patrimoniale accertato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    giudizio tributario di ottemperanza

    il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione concreta al giudicato e può adottare determinazioni specifiche per eseguire il comando, anche sostituendosi all’amministrazione inadempiente

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    stanziamento dei fondi per i rimborsi

    il rimborso è subordinato alle risorse disponibili; la verifica della capienza rileva nella fase esecutiva

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017

    riduzione del 50 per cento sulle somme dovute; esaurite le risorse non si procede ad ulteriori rimborsi

    la norma sopravvenuta non incide sul titolo sostanziale del rimborso, ma disciplina le modalità di esecuzione e ottemperanza

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e dei relativi stanziamenti

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997

    consente, ricorrendone i presupposti, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire il pagamento in assenza di disponibilità nel pertinente capitolo

  • art. 1, comma 361, L. n. 244/2007

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’idoneità della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a una mera esecuzione materiale del giudicato, ma può e deve compiere gli accertamenti necessari a definirne l’effettiva portata precettiva e a individuare il quomodo dell’attuazione.
  • Le norme sopravvenute che fissano limiti quantitativi ai rimborsi fiscali per mancanza di fondi non incidono sul diritto sostanziale già accertato in sentenza, ma regolano la fase esecutiva/attuativa del credito.
  • Quando l’attuazione del giudicato è condizionata dalla capienza di fondi pubblici, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se insufficiente, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari, anche tramite commissario ad acta e ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Non è consentito desumere dalla disciplina finanziaria una falcidia definitiva del credito giudizialmente accertato, dovendosi preferire un’interpretazione che assicuri la piena attuazione del diritto patrimoniale riconosciuto dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza instaurato dopo l’entrata in vigore della norma limitativa, la provenienza del titolo esecutivo da sentenza passata in giudicato non esclude l’applicazione dei limiti di spesa alla sola fase di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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