Cassazione Penale, Sentenza n. 39095/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che, in sede di esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra le condanne pronunciate nel procedimento "Minotauro" (sentenza del 23.5.2012) e nel procedimento "Cerbero" (sentenza del 16.3.2021), ma ha escluso la continuazione tra tali sentenze e la sentenza del procedimento "Pinocchio" (sentenza della Corte d'appello del 26.6.2020). L'Agresta chiedeva il riconoscimento della continuazione tra le varie condanne per associazione mafiosa e per reati di narcotraffico, sostenendo che la partecipazione continuativa all'associazione di stampo mafioso e il vincolo funzionale tra mafia e narcotraffico dimostrano un unico "disegno criminoso" che abbraccia anche i fatti del procedimento "Pinocchio".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato l'ordinanza del GIP che ha escluso la continuazione tra la sentenza "Pinocchio" e le altre condanne. Il motivo della conferma è che, secondo la giurisprudenza consolidata, il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato elementi fattuali (l'ampio iato temporale di circa 15 anni e le differenze strutturali e operative tra le due associazioni — diversa composizione, diversa tecnologia di comunicazione, portata internazionale e quantitativa del traffico) e ha ritenuto che non emerga un'unica deliberazione iniziale che preordinasse anche i fatti del procedimento "Pinocchio". La Corte ha richiamato l'esigenza di una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi quando si pretende la continuazione fra reati associativi. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione. Interpretazione applicata: per riconoscere la continuazione occorre che i reati successivi fossero programmati ab origine, almeno nelle linee essenziali; non basta la mera omogeneità di reati o una generale reiterazione di condotte.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevanza dello status di associato ad un'associazione di tipo mafioso. Interpretazione: l'appartenenza all'associazione mafiosa è elemento rilevante ma non sufficiente, da sola, a dimostrare la programmabilità originaria di reati successivi; occorre verifica delle modalità operative e della continuità del sodalizio.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Reati in materia di stupefacenti (associazione finalizzata al narcotraffico). Interpretazione: l'omogeneità del titolo di reato (narcotraffico) costituisce indice generico; per la continuazione è necessario accertare la preordinazione unitaria delle condotte.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in rapporto all'esecuzione. Interpretazione: la materia della continuazione in sede esecutiva è sindacabile nei limiti previsti e richiede un accertamento rigoroso della programmabilità dei fatti.
art. 606, primo comma, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione. Interpretazione: la Corte ha ritenuto non sussistere le censure perché il GIP ha motivato adeguatamente la valutazione dei criteri di riconoscimento della continuazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati è necessario accertare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; la mera continuità temporale o la stessa tipologia di reato non sono sufficienti.
- Quando un soggetto è condannato per appartenenza a più sodalizi, occorre una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità di ciascun sodalizio per verificare l'unicità del momento deliberativo.
- Il lungo iato temporale e le diverse modalità operative (diversa compagine, diversa scala del traffico, tecnologie diverse, relazioni diverse con fornitori internazionali) sono elementi rilevanti che possono escludere la programmabilità originaria e dunque la continuazione.
- Lo "status" di associato a un'organizzazione mafiosa e l'impiego abituale in attività di narcotraffico sono indici importanti ma non sostituiscono la prova che i reati futuri fossero previsti fin dall'inizio nel quadro di un unico progetto criminoso.
- La programmabilità può consistere in linee generali di condotta ed obiettivi comuni, ma deve emergere concretamente dagli elementi probatori; valutazioni su posizioni di terzi (es. coimputati) sono utilizzabili solo se dimostrano la stessa deliberazione unitaria riguardante il ricorrente.
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