Cassazione Civile, Ordinanza n. 01983/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente aveva agito nei confronti della società datrice di lavoro chiedendo l'inquadramento nel superiore livello B quadri con decorrenza dall'1.4.2005 e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in euro 34.064,56 oltre accessori. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado rigettando tali domande. Il lavoratore aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità le parti depositavano un verbale di conciliazione sindacale contenente la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione, successivamente accettata dalla società resistente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso contenuta nel verbale di conciliazione depositato in corso di causa e della relativa accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, c.p.c. e senza applicare l'ulteriore contributo unificato, ritenendo che l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 si riferisca solo ai casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso in cassazione
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di estinzione la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione, ma solo in quelli di rigetto o inammissibilità
D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la disciplina del contributo unificato
Cass. n. 3688/2016
citata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Cass. n. 23175/2015
citata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non comporta automaticamente la condanna alle spese, potendo la Corte disporre nulla sulle spese.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue, poiché la norma lo collega solo agli esiti di rigetto o inammissibilità.
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