Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei decreti, con cui la Prefettura – U.T.G. di Bologna – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” presentate da Mahmood Kashif, Zaheer Muhammad e Ramzan Muhammad, istanze fondate sui nulla osta al lavoro subordinato n. P BO/L/Q/2022/100650, P BO/L/Q/2022/100649 e P BO/L/Q/2022/100651, richiesti dalla società T.in. Kapp s.r.l., via Gordini 22, Località Balzano, Bologna; - dei relativi preavvisi di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e delle osservazioni dei ricorrenti, ove non adeguatamente considerate; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno relativi alla società T.in. Kapp s.r.l. e ai suddetti lavoratori; con contestuale domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti a ottenere un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” della durata di almeno sei mesi e di condanna dell’Amministrazione al rilascio dei relativi permessi, con ogni consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di rigetto delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, connessi a nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i decreti con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Bologna ha rigettato le loro istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondate su nulla osta al lavoro subordinato richiesti da una società. Sono stati altresì impugnati i relativi preavvisi di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, la mancata considerazione delle osservazioni presentate e gli eventuali atti di archiviazione delle pratiche relative ai nulla osta e ai contratti di soggiorno. È stato chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, nonché l'accertamento del diritto al rilascio di permessi di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno sei mesi e la condanna dell'Amministrazione al rilascio. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso l'istanza cautelare nel merito. Ha rilevato, anzitutto, che la notifica del ricorso all'Amministrazione era stata effettuata erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, anziché presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, determinando l'incompletezza del contraddittorio. Ha inoltre constatato che i ricorrenti avevano depositato soltanto uno dei nulla osta richiamati, senza depositare i provvedimenti impugnati, rendendo impossibile valutare la fondatezza delle censure. La trattazione dell'incidente cautelare è stata pertanto rinviata alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, in attesa degli adempimenti necessari a cura della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata con riferimento ai preavvisi di rigetto impugnati, senza che l'ordinanza ne esamini il contenuto o la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare, ma il TAR non procede alla valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora, disponendo il rinvio della trattazione.

Massime di principio

  • Quando la notifica del ricorso all'Amministrazione è indirizzata all'Avvocatura dello Stato territorialmente incompetente, il contraddittorio può risultare incompleto e impedire la decisione sull'istanza cautelare, rendendo necessario il previo adempimento della parte ricorrente.
  • La mancata produzione dei provvedimenti impugnati e della documentazione essenziale richiamata nel ricorso impedisce al giudice amministrativo di valutare la fondatezza delle censure cautelari e giustifica il rinvio della trattazione dell'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.