Cassazione Penale, Sentenza n. 31228/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per truffa aggravata (in concorso) chiedendo, in appello, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale perché non aveva avuto effettiva conoscenza del processo di primo grado. Denuncia inoltre la scoperta che l'autore del reato sarebbe stato il fratello, il quale le avrebbe confessato il delitto in punto di morte. In cassazione presenta due motivi principali: (i) violazione di norme processuali per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (art. 606, comma 1, lett. c)); (ii) mancata assunzione di prova decisiva relativa alla confessione del fratello e alla nuova conoscenza del processo (art. 606, comma 1, lett. d)). Propone inoltre due motivi nuovi lamentando vizi della motivazione dell'appello (art. 606, comma 1, lett. e)): omissione di una valutazione specifica della mancata conoscenza del processo e presunta contraddittorietà nell'avere fatto propri gli elementi di prova di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ritiene non manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. Tuttavia, tra la decisione d'appello e la pronuncia di cassazione è intervenuta la prescrizione del reato: il tempo necessario alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., è pari al minimo di sei anni (nonostante la pena massima per la truffa aggravata sia cinque anni) e, tenuto conto degli atti interruttivi e del limite di aumento di un quarto previsto dall'art. 161, il termine risultante è di sette anni e sei mesi. Il fatto contestato è del 17/07/2017, pertanto il reato si è prescritto il 17/01/2025. Alla luce di ciò, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Censisce la violazione di norme processuali. Nel caso si riferisce al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per mancata conoscenza del processo: la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Consente di denunciare l'omessa assunzione di una prova decisiva. Qui la ricorrente lamentava che non è stata acquisita la confessione del presunto autore (il fratello).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Riguarda la motivazione contraddittoria, insufficiente o manifesta illogicità. I motivi nuovi puntavano a far rilevare omissioni o contraddizioni nella motivazione della Corte d'appello.
art. 61, n. 5, cod. pen.
Fornisce il criterio di aggravazione applicato al reato di truffa; è la circostanza aggravante contestata nella condanna.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il tempo necessario per la prescrizione: in base al primo comma il tempo è pari alla pena edittale massima ma non può essere inferiore a sei anni; qui ha determinato il termine 'base' di sei anni per la truffa aggravata.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Regola l'effetto dell'interruzione della prescrizione limitando l'aumento del tempo necessario fino a un quarto; applicato per calcolare il termine esteso a sette anni e sei mesi.
art. 160, terzo comma, cod. pen.
Richiamato per i limiti alla durata della prescrizione in presenza di atti interruttivi; usato nel calcolo complessivo del termine prescrizionale.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato si è estinto per prescrizione; è la norma che ha consentito l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se tra la sentenza impugnata e la decisione di cassazione matura la prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato senza entrare nel merito delle censure o delle prove.
- Il calcolo della prescrizione segue art. 157 cod. pen.: il tempo necessario è pari alla pena edittale massima ma non inferiore a sei anni. Eventuali interruzioni aumentano il termine, ma al massimo di un quarto (art. 161, comma 2). Bisogna sempre verificare date di commissione del reato e atti interruttivi per stabilire se la prescrizione sia intervenuta.
- Le censure di tipo processuale (art. 606 c.p.p., lett. c), d), e)) richiedono che il giudice di merito dia motivazione specifica sulle richieste di rinnovazione istruttoria e sulle prove decisive; la mancata valutazione può costituire motivo di ricorso non manifestamente infondato.
- La scoperta di una confessione di terzi (anche postuma, come una confessione in punto di morte) può giustificare la richiesta di rinnovazione istruttoria, ma deve essere provata e tempestivamente dedotta; la sua efficacia dipende dalla rilevanza e dalla verificabilità della nuova prova.
- L'annullamento per prescrizione non equivale a una dichiarazione di innocenza: estingue il reato per decorso del tempo, eliminando la pena e gli effetti della condanna ma senza valutare definitivamente la responsabilità sull'atto.
- In fase di impugnazione è strategico calcolare i termini prescrizionali aggiornati tenendo conto di possibili atti interruttivi: quando la prescrizione è prossima, la difesa può valorizzarla come motivo principale per ottenere l'estinzione del reato.
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