Cassazione Civile, Ordinanza n. 21755/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa vinicola)
La controversia
La controversia riguarda l’uso, nel settore vinicolo, di segni distintivi contenenti il lemma "Stella". Una società ha agito in giudizio chiedendo l’accertamento negativo della contraffazione dei propri segni e, in subordine, la declaratoria di nullità del marchio altrui per difetto di capacità distintiva e per non uso. La controparte, titolare di un marchio verbale anteriore "Stella", ha resistito e proposto domanda riconvenzionale, deducendo la contraffazione del proprio marchio e la concorrenza sleale, chiedendo inibitoria, distruzione dei prodotti, nullità di alcuni marchi avversari e risarcimento danni. In primo grado il tribunale ha ritenuto non contraffatto il marchio "Stella" dalla denominazione "Stella Rosa", ha qualificato il marchio anteriore come marchio debole e ha dichiarato nulli solo alcuni marchi della società attrice; la corte d’appello ha rigettato gli appelli di entrambe le parti. In cassazione la società soccombente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 12 c.p.i. per non aver considerato non contestata la natura descrittiva di "Platinum"; 2) violazione dell’art. 20 c.p.i. per avere escluso la contraffazione del marchio "Stella" nonostante la presenza di segni identici o simili; 3) violazione dell’art. 20 c.p.i. per aver circoscritto il giudizio di confondibilità ai modi attuali di uso dei segni e non anche a quelli potenziali; 4) omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato una decisione EUIPO del 30 marzo 2020 e il presunto affollamento dei marchi "Stella"; 5) omesso esame della stessa decisione EUIPO in relazione alla nullità dei marchi avversari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non sulle valutazioni giuridiche, sicché la natura descrittiva di un termine inserito in un marchio resta oggetto di apprezzamento del giudice. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo confermando che, in presenza di un marchio debole, anche lievi aggiunte o modificazioni possono escludere il rischio di confusione; ha inoltre affermato che ai fini della contraffazione rileva l’uso concreto del segno nell’attività economica e non la mera registrazione di un marchio, e che la struttura composita del segno "Stella Rosa" era idonea a differenziarlo. Quanto ai motivi quarto e quinto, li ha giudicati infondati o non pertinenti alla ratio decidendi: la decisione EUIPO non era vincolante per il giudice nazionale e, comunque, non risultava decisiva; il tema dell’affollamento dei marchi era stato comunque valorizzato dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni o qualificazioni giuridiche, come la natura descrittiva di un termine in un marchio
art. 12 c.p.i.
richiamato con riferimento alla validità del marchio e al profilo descrittivo/di distintività del segno
art. 20 c.p.i.
ai fini della contraffazione e del rischio di confusione rileva l’uso concreto del segno nell’attività economica; per i marchi deboli bastano lievi aggiunte o modifiche a escludere la confondibilità
art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.
il rischio di confusione va valutato in relazione al singolo uso contestato del segno
art. 20, commi 1 e 2, c.p.i.
la tutela del marchio registrato dipende dalla confondibilità tra i segni concretamente utilizzati
art. 360, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame deve riguardare un fatto decisivo, cioè idoneo a condurre con certezza a un esito diverso della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
direttiva 89/104/CEE, art. 5, n. 1, lett. b)
nel giudizio di confusione occorre limitarsi alle circostanze che contraddistinguono l’uso specifico contestato, senza valutare usi diversi del medesimo segno in circostanze differenti
Massime di principio
- Nel giudizio di contraffazione di marchio, la verifica della confondibilità va compiuta sulla base dell’uso concreto del segno contestato nell’attività economica, non sulla sola registrazione astratta del marchio.
- Il principio di non contestazione non si estende alle qualificazioni giuridiche o valutative: la natura descrittiva o distintiva di un termine inserito in un marchio è questione riservata al giudice.
- Per i marchi deboli, anche lievi aggiunte, modificazioni o elementi aggiuntivi possono essere sufficienti a escludere il rischio di confusione, a differenza di quanto accade per i marchi forti.
- Nel valutare la confondibilità di un segno composto, il giudice deve considerare l’insieme dei suoi elementi verbali e figurativi, poiché ciascuno può incidere sull’impressione complessiva del pubblico.
- L’omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto, ove esaminato, avrebbe con elevata probabilità determinato un esito diverso della controversia; non è sufficiente indicare una diversa lettura delle prove o un fatto non decisivo.
- Le decisioni assunte da autorità amministrative o sovranazionali in materia di marchi non sono automaticamente vincolanti per il giudice nazionale, salvo specifiche previsioni normative o oggetti coincidenti in modo rilevante.
- Se la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili o comunque inefficaci le doglianze sulle altre.
- rami
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