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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10186/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un medico a cui era stata irrogata la sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi. L'addebito riguardava la divulgazione, tramite videoincontri, conferenze pubbliche, televisione e web, di tesi in materia di terapie mediche alternative e di consigli alimentari presentati come risolutivi di patologie gravi, con contestuale screditamento dei protocolli tradizionali e della medicina ufficiale, in un contesto ritenuto anche lucrativo e di conflitto di interessi. Il medico ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione della Commissione Centrale, sostenendo che si trattasse di semplici consigli alimentari e non di atti medici; 2) violazione dell'art. 51 del d.P.R. 221/1950, per asserita prescrizione dell'azione disciplinare, dedotta però per la prima volta in cassazione; 3) violazione dell'art. 39 del d.P.R. 221/1950 per omessa e insufficiente contestazione circostanziata degli addebiti nella fase iniziale del procedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa; 4) violazione degli artt. 47, 66 e 64 del d.P.R. 221/1950 e dell'art. 51, comma 3, c.p.c., per asserita mancanza di motivazione della decisione disciplinare e per mancata astensione del presidente dell'Ordine per grave inimicizia.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le condotte contestate integravano un atto medico perché i consigli e le teorie erano veicolati come risolutivi di patologie gravi e accompagnati da una costante denigrazione della medicina ufficiale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo in cassazione e non dedotto nei gradi di merito. Ha respinto il terzo motivo, chiarendo che la specifica contestazione circostanziata è richiesta per il giudizio disciplinare, non per gli accertamenti preliminari, e che nel caso concreto l'incolpato aveva comunque avuto piena conoscenza dei fatti e potuto difendersi. Ha dichiarato inammissibile in parte e infondato in parte il quarto motivo: la censura era rivolta alla delibera dell'Ordine, ormai sostituita dalla decisione della Commissione Centrale, e comunque la motivazione della decisione impugnata era sufficiente; infondata anche la doglianza sull'astensione, poiché il presidente dell'Ordine non aveva partecipato alla fase disciplinare. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 51 d.P.R. n. 221/1950

    invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dell'azione disciplinare; la Corte non esamina il merito della questione perché dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 39 d.P.R. n. 221/1950

    "la menzione circostanziata degli addebiti"

    la contestazione specifica degli addebiti è necessaria per il giudizio disciplinare, non per la fase istruttoria preliminare; basta che l'incolpato conosca i fatti e sia posto in condizione di difendersi.

  • art. 47 d.P.R. n. 221/1950

    richiamato per censurare la motivazione della decisione disciplinare; la Corte ritiene la censura non fondata perché la motivazione della Commissione Centrale è sufficiente.

  • art. 66 d.P.R. n. 221/1950

    richiamato come parametro della motivazione nella fase disciplinare; la Corte lo collega al rilievo che i fatti erano stati adeguatamente contestati e conosciuti.

  • art. 64 d.P.R. n. 221/1950

    richiamato in tema di astensione; la Corte esclude la violazione perché il presidente non ha partecipato alla fase disciplinare.

  • art. 51, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di astensione per grave inimicizia; la Corte esclude il presupposto fattuale della partecipazione del presidente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare dei professionisti sanitari, la contestazione specifica degli addebiti è richiesta in funzione del giudizio e non necessariamente nella fase preliminare di accertamento; è sufficiente che l'incolpato abbia tempestiva conoscenza dei fatti e sia messo in grado di difendersi efficacemente.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, come l'eccezione di prescrizione non trattata nei gradi di merito; la censura è inammissibile se non risulta che la questione sia stata previamente dedotta e specificamente localizzata negli atti del giudizio precedente.
  • Ai fini della giurisdizione e della rilevanza disciplinare, anche attività apparentemente divulgative o consulenziali possono integrare un atto medico quando siano presentate come idonee a risolvere patologie gravi e si inseriscano in un contesto di esercizio professionale e di interlocuzione con il pubblico.
  • La motivazione della decisione disciplinare è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'organo giudicante e di comprendere le ragioni del rigetto delle difese dell'incolpato; non è richiesto un livello di analiticità superiore a quello idoneo a rendere controllabile la decisione.
  • La censura per omessa astensione di un componente dell'organo disciplinare presuppone che quel componente abbia effettivamente partecipato alla fase decisoria rilevante; in mancanza di tale partecipazione, il vizio non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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