Sentenza n. 1014/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffide comunali relative al divieto di utilizzo dei locali dichiarati inagibili e alla rimozione dei veicoli dal locale interrato, nonché diffida dei Vigili del Fuoco e comunicazione prefettizia di divieto di prosecuzione dell’attività di autorimessa per carenza dei requisiti antincendio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le diffide adottate dal Comune e, con motivi aggiunti, gli atti del Comando dei Vigili del Fuoco e della Prefettura relativi alla sospensione dell’attività di autorimessa. Ha dedotto vizi procedurali e di merito, sostenendo in particolare che il locale interrato non fosse soggetto alla certificazione antincendio. Il Comune ha eccepito che le diffide costituissero conseguenza delle precedenti ordinanze di inagibilità, non impugnate e quindi definitive, e ha contestato la ricostruzione della ricorrente quanto all’estensione della superficie del locale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che il Comune aveva successivamente rilasciato l’agibilità dei locali interrati, senza produzione di documenti innovativi, mentre il Comune ha sostenuto che la nuova agibilità fosse stata ottenuta mediante conformazione alle condizioni amministrative imposte e dimostrasse la legittimità degli atti originariamente impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., rilevando che dagli atti depositati emergeva il successivo rilascio dell’agibilità dei locali interrati e, dunque, il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sugli atti impugnati. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti né ha stabilito se i provvedimenti originari fossero legittimi o illegittimi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti documentati nel corso del giudizio, viene meno l’interesse attuale del ricorrente a ottenere una decisione sugli atti impugnati.
- Il successivo rilascio dell’agibilità dei locali oggetto di provvedimenti di inibizione e diffida può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti precedenti, senza che il giudice debba esaminarne la legittimità nel merito.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una pronuncia sulla fondatezza originaria delle censure né sulla legittimità degli atti impugnati.
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