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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35173/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente, condannato a 16 anni per rapina aggravata e omicidio (fine pena 17/07/2026) e già ammesso alla semilibertà, contestava che il Tribunale abbia negato il beneficio basandosi prevalentemente sulla gravità del reato e sul mancato risarcimento/riparazione, senza valutare adeguatamente il suo percorso trattamentale e le concrete condizioni personali (assenza di precedenti, idoneo domicilio, lavoro, volontariato, permessi premio, donazioni simboliche e tentativi di contatto con la parte civile), e che fosse illegittimo penalizzarlo per l'impossibilità di sostenere il costo del programma di giustizia riparativa proposto dal CIPM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando la motivazione dell'ordinanza carente e contraddittoria. Ha osservato che la gravità del reato e il mancato risarcimento non possono, di per sé, determinare il diniego dell'affidamento in prova: occorre valutare la condotta successiva e i risultati dell'osservazione della personalità. Ha inoltre censurato la contraddittorietà del Tribunale sul punto dei costi dei percorsi di giustizia riparativa (da un lato affermando che lo Stato dovrebbe fornire gratuitamente tali programmi, dall'altro criticando il ricorrente per non averli finanziati). Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 1410, 30/10/2019, M.

    Principio secondo cui non è richiesta la prova di una piena e compiuta revisione critica del passato; è sufficiente che risulti avviato un processo critico sulla personalità dall'osservazione trattamentale

  • Sez. 1, n. 1812, 04/03/1999, Danieli

    Indica che natura e gravità del reato costituiscono il punto di partenza per l'analisi, ma non possono essere l'unico elemento decisivo

  • Sez. 1, n. 1970, 11/03/1997, Caputi

    Rileva che pendenze e informazioni di polizia devono essere considerate insieme alla condotta successiva nel giudizio prognostico

  • Sez. 1, n. 5981, 21/09/2016 (dep. 2017), Panelli

    Affermato che il mancato risarcimento del danno non può da solo giustificare il diniego dell'affidamento, senza considerare le concrete condizioni economiche del condannato

  • Sez. 1, n. 31420, 05/05/2015, Incarbone

    Sottolinea l'importanza della valutazione della condotta post-delitto e dei comportamenti attuali per il giudizio prognostico

  • Sez. 1, n. 44992, 17/09/2018, S.

    Elenca indicatori utili per il giudizio prognostico favorevole (assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte deviate, adesione a valori sociali, condotta di vita attuale, attaccamento al contesto, prospettive di risocializzazione)

Massime di principio

  • La gravità del reato, pur rilevante, non può essere l'unico criterio per negare l'affidamento in prova: il giudice deve valutare la condotta successiva e i risultati dell'osservazione della personalità
  • Il mancato risarcimento del danno non costituisce, di per sé, un ostacolo insuperabile alla concessione del beneficio; occorre considerare le concrete condizioni economiche del condannato e le iniziative effettivamente intraprese per la riparazione
  • L'accesso a percorsi di giustizia riparativa non dovrebbe essere pregiudicato dalla condizione economica del reo: lo Stato deve garantire la possibilità di tali percorsi e non può sanzionare automaticamente la mancata partecipazione per impossibilità economica
  • La motivazione del diniego deve essere completa e non contraddittoria: il Tribunale deve esplicitare come ha valutato ciascun parametro (precedenti, pendenze, personaologia, lavoro, domicilio, volontariato, permessi premio, atti di riparazione)
  • In caso di carenze motivazionali significative il provvedimento è annullabile con rinvio per nuovo esame; il ricorrente dovrà presentare documentazione che dimostri i tentativi di contatto con le parti civili, le ragioni economiche e i risultati del percorso trattamentale
  • Per i difensori: documentare sempre in modo circostanziato lavoro, reddito, sforzi riparatori, volontariato e tentativi di contatto con le vittime, e chiedere espressa valutazione di tali elementi nel provvedimento di merito

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