Cassazione Civile, Ordinanza n. 40629/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza statuizione sulle spese. Non vi è stata dunque pronuncia sul merito dei motivi di ricorso, né cassazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto la proprietà di uno stacco di terreno. La Corte d'appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello di due parti, dichiarandole proprietarie pro quota del terreno e condannando la controparte al rilascio del fondo. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dai controricorrenti con sottoscrizione dell'atto. Non risultano nel testo ulteriori motivi di ricorso esaminati dalla Corte, perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
"a mente dell'art. 391, cod. proc. civ., l'estinzione del processo senza statuizione sulle spese"
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, senza decisione sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia preclude ogni esame dei motivi di impugnazione e impedisce una pronuncia sul merito della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la chiusura del processo senza statuizione sulle spese, secondo quanto emerge dall'atto di rinuncia accettata.
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