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Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13349 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2002, con maggior reddito d’impresa ai fini IRAP e IVA. Il primo motivo denunciava la nullità del processo per difetto di integrità del contraddittorio, poiché l’accertamento riguardava il reddito di una società di persone e, quindi, dovevano partecipare al giudizio anche tutti i soci. La controversia riguardava il merito dell’accertamento, in particolare la deducibilità di costi, e non soltanto aspetti formali dell’avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando nullo l’intero processo per la mancata partecipazione di tutti i soci. Ha cassato sia la sentenza della Commissione tributaria regionale sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame di merito con contraddittorio integro. Il secondo motivo dell’Agenzia e il ricorso incidentale condizionato dei soci sono stati dichiarati assorbiti. Le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità, saranno regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    In presenza di una nullità derivante dal difetto di integrità del contraddittorio, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.

  • Principio del litisconsorzio necessario nelle società di persone

    L’unitarietà dell’accertamento del reddito della società di persone e dei soci impone la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci interessati. La mancata partecipazione anche di uno solo di essi comporta una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e produce conseguenze fiscali anche sui soci, il processo deve coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci interessati.
  • La mancata citazione di uno dei soci non è una semplice irregolarità sanabile automaticamente: determina la nullità dell’intero giudizio, anche se la questione è rilevata per la prima volta in cassazione.
  • Il litisconsorzio necessario ricorre soprattutto quando la controversia riguarda il merito dell’accertamento del reddito sociale, come la deducibilità dei costi, e non solo vizi formali dell’avviso.
  • In caso di società cancellata dal registro delle imprese, i soci possono succedere alla società nei rapporti con il fisco nei limiti di quanto eventualmente conseguito in sede di liquidazione; pertanto, la notifica può essere effettuata anche nei loro confronti.
  • Accertata la nullità per contraddittorio incompleto, la Corte non decide il merito dell’imposizione, ma dispone il rinvio al giudice di primo grado, che dovrà riesaminare la controversia dopo aver integrato correttamente le parti.

Testo integrale

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