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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 3490 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IMU ICI - Beni immobili - Locazione finanziaria - Soggettività passiva - Locatario utilizzatore - Ritardata consegna del bene - Non rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, dell’importo complessivo di 41.284 euro, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell’imposta. Gli immobili erano infatti oggetto di contratti di locazione finanziaria e, secondo la normativa IMU, l’obbligo tributario grava sul locatario-utilizzatore e non sulla società di leasing proprietaria. La controversia riguardava anche il caso di ritardata riconsegna dell’immobile dopo la risoluzione o cessazione del leasing: il Comune sosteneva che tale ritardo non potesse prolungare gli effetti del contratto, mentre la società sosteneva che l’utilizzatore restasse soggetto passivo fino all’effettiva riconsegna del bene.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l’appello del Comune e confermato la decisione favorevole alla società di leasing. Ha stabilito che, negli immobili concessi in leasing, la soggettività passiva IMU spetta al locatario-utilizzatore per tutta la durata sostanziale del rapporto e, in caso di cessazione o risoluzione, fino alla riconsegna effettiva dell’immobile, comprovata dal verbale di consegna. La ritardata riconsegna non trasferisce quindi l’obbligo IMU alla società di leasing. Quest’ultima diventa soggetto passivo solo dal momento in cui rientra nel possesso del bene. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

    La norma attribuisce la soggettività passiva IMU al locatario-utilizzatore, anziché alla società di leasing proprietaria, dalla stipula del contratto e per tutta la durata sostanziale del rapporto.

  • Art. 3, comma 2, D.lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 58, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 446/1997

    La disciplina ICI, applicabile come principio alla successiva IMU, scollega la soggettività passiva dalla proprietà formale dell’immobile e la collega al possesso o all’utilizzazione del bene in leasing.

  • Decreto ministeriale 30 ottobre 2012

    I mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati [...] sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato ad esserlo

    Il trasferimento della soggettività passiva deve essere dichiarato da entrambe le parti interessate, secondo l’effettivo mutamento del possesso e del rapporto con l’immobile.

  • Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 13 dicembre 2012

    Conferma che, nel leasing immobiliare, il presupposto dell’imposta è individuato nel possesso sostanziale del bene e non nella mera titolarità della proprietà.

  • Circolare ASSILEA n. 40 del 2013

    Indica che, in caso di risoluzione o mancato riscatto, il locatario resta obbligato al pagamento dell’imposta fino alla riconsegna effettiva dell’immobile, mentre la società di leasing diventa soggetto passivo solo da tale momento.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, il soggetto obbligato è normalmente il locatario-utilizzatore e non la società di leasing proprietaria.
  • In caso di risoluzione, cessazione o mancato riscatto, l’obbligo IMU resta a carico dell’utilizzatore fino alla riconsegna effettiva del bene, documentata da un verbale o da altra prova idonea.
  • La proprietà formale dell’immobile non è sufficiente per determinare la soggettività passiva: rileva principalmente il possesso o la disponibilità sostanziale del bene.
  • La società di leasing diventa soggetto passivo IMU dal momento in cui riacquista concretamente il possesso dell’immobile.
  • I mutamenti della soggettività passiva devono essere dichiarati sia dal soggetto che cessa di essere obbligato sia da quello che subentra, prestando particolare attenzione alla documentazione della consegna e della riconsegna.
  • La ritardata consegna o riconsegna non trasferisce automaticamente l’imposta alla società proprietaria se l’utilizzatore conserva ancora il possesso sostanziale dell’immobile.

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