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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2003, con cui l’amministrazione aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla vendita di due appezzamenti di terreno siti nel Comune di Verolengo. La contribuente aveva proposto ricorso, poi respinto in primo grado perché ritenuto tardivo, e la CTR Piemonte aveva confermato l’inammissibilità per tardività, ritenendo che la sospensione di 90 giorni prevista per l’istanza di accertamento con adesione cessasse con la rinuncia espressa all’istanza. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduce otto motivi: 1) violazione dell’art. 6 d.lgs. 218/1997, dell’art. 10 l. 212/2000 e dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sospensione del termine per ricorrere dovesse operare fino alla proposizione del ricorso e non fino alla rinuncia; 2) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata previa redazione di processo verbale di constatazione; 3 e 4) violazione della disciplina sulle plusvalenze immobiliari e omessa pronuncia sui criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle particelle cedute; 5) omessa pronuncia sul difetto di prova del presupposto impositivo per il 2003; 6) omessa pronuncia sulla dedotta sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale; 7 e 8) violazioni in materia di sanzioni, con contestazione dell’an e del quantum della sanzione irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sospensione di novanta giorni per l’istanza di accertamento con adesione opera in via generale e cessa solo in presenza di una rinuncia chiara e irrevocabile del contribuente; poiché la stessa ricorrente aveva allegato di avere presentato rinuncia all’adesione in data 13 febbraio 2009, il termine per impugnare era ormai decorso e il ricorso originario risultava tardivo. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo è stata confermata e i restanti motivi, attinenti al merito dell’avviso di accertamento, sono rimasti assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La sospensione di novanta giorni per la richiesta di accertamento con adesione opera in via generale e cessa solo con una rinuncia del contribuente che sia espressa, chiara e irrevocabile.

  • art. 10, commi 1 e 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sul termine di impugnazione, ma non ritenuto idoneo a superare l’interpretazione della disciplina sull’accertamento con adesione.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine per proporre ricorso è decorso, poiché la sospensione non era più operante dopo la rinuncia all’adesione.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato nel motivo relativo al preteso difetto di previo processo verbale di constatazione, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti.

  • art. 5-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulla mancata previa redazione di processo verbale di constatazione, ma la Corte non è entrata nel merito per assorbimento.

  • art. 82, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nei motivi sulla plusvalenza immobiliare e sulla determinazione del corrispettivo; le censure sono state assorbite.

  • art. 7, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448

    Richiamato nei motivi relativi alla disciplina applicabile alla plusvalenza; non esaminato per assorbimento.

  • art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamato nei motivi sulla tassazione della plusvalenza; non esaminato per assorbimento.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato in relazione alla validità della sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto asseritamente privo di qualifica dirigenziale; motivo assorbito.

  • artt. 19 e 53 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamati in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione dell’atto; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla sottoscrizione dell’atto e sul riparto probatorio; motivo assorbito.

  • art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nei motivi sulle sanzioni; non esaminato per assorbimento.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nei motivi sulle sanzioni; non esaminato per assorbimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nei motivi sulle sanzioni; non esaminato per assorbimento.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamati nei motivi sulle sanzioni; non esaminati per assorbimento.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per la costituzione dell’Avvocatura erariale ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente quale norma del giudizio di legittimità tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di accertamento con adesione, la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare l’atto opera in via generale e viene meno solo quando il contribuente manifesti una rinuncia espressa, chiara e irrevocabile all’istanza.
  • Se la rinuncia all’accertamento con adesione è intervenuta prima della proposizione del ricorso, il termine per impugnare riprende a decorrere e il ricorso successivamente proposto può essere dichiarato tardivo.
  • Quando il ricorso viene rigettato per tardività dell’impugnazione originaria, i motivi che attengono al merito dell’atto impositivo restano assorbiti e non sono esaminati.
  • Le censure formulate come omessa pronuncia su questioni di merito non possono essere scrutinante quando la decisione di merito è preclusa dall’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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