Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2003, con cui l’amministrazione aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla vendita di due appezzamenti di terreno siti nel Comune di Verolengo. La contribuente aveva proposto ricorso, poi respinto in primo grado perché ritenuto tardivo, e la CTR Piemonte aveva confermato l’inammissibilità per tardività, ritenendo che la sospensione di 90 giorni prevista per l’istanza di accertamento con adesione cessasse con la rinuncia espressa all’istanza. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduce otto motivi: 1) violazione dell’art. 6 d.lgs. 218/1997, dell’art. 10 l. 212/2000 e dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sospensione del termine per ricorrere dovesse operare fino alla proposizione del ricorso e non fino alla rinuncia; 2) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata previa redazione di processo verbale di constatazione; 3 e 4) violazione della disciplina sulle plusvalenze immobiliari e omessa pronuncia sui criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle particelle cedute; 5) omessa pronuncia sul difetto di prova del presupposto impositivo per il 2003; 6) omessa pronuncia sulla dedotta sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale; 7 e 8) violazioni in materia di sanzioni, con contestazione dell’an e del quantum della sanzione irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sospensione di novanta giorni per l’istanza di accertamento con adesione opera in via generale e cessa solo in presenza di una rinuncia chiara e irrevocabile del contribuente; poiché la stessa ricorrente aveva allegato di avere presentato rinuncia all’adesione in data 13 febbraio 2009, il termine per impugnare era ormai decorso e il ricorso originario risultava tardivo. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo è stata confermata e i restanti motivi, attinenti al merito dell’avviso di accertamento, sono rimasti assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La sospensione di novanta giorni per la richiesta di accertamento con adesione opera in via generale e cessa solo con una rinuncia del contribuente che sia espressa, chiara e irrevocabile.
art. 10, commi 1 e 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sul termine di impugnazione, ma non ritenuto idoneo a superare l’interpretazione della disciplina sull’accertamento con adesione.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per proporre ricorso è decorso, poiché la sospensione non era più operante dopo la rinuncia all’adesione.
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
Richiamato nel motivo relativo al preteso difetto di previo processo verbale di constatazione, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti.
art. 5-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo sulla mancata previa redazione di processo verbale di constatazione, ma la Corte non è entrata nel merito per assorbimento.
art. 82, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nei motivi sulla plusvalenza immobiliare e sulla determinazione del corrispettivo; le censure sono state assorbite.
art. 7, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamato nei motivi relativi alla disciplina applicabile alla plusvalenza; non esaminato per assorbimento.
art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato nei motivi sulla tassazione della plusvalenza; non esaminato per assorbimento.
art. 4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato in relazione alla validità della sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto asseritamente privo di qualifica dirigenziale; motivo assorbito.
artt. 19 e 53 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamati in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione dell’atto; motivo assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla sottoscrizione dell’atto e sul riparto probatorio; motivo assorbito.
art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nei motivi sulle sanzioni; non esaminato per assorbimento.
art. 7, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nei motivi sulle sanzioni; non esaminato per assorbimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nei motivi sulle sanzioni; non esaminato per assorbimento.
artt. 2 e 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati nei motivi sulle sanzioni; non esaminati per assorbimento.
art. 370, primo comma, c.p.c.
Richiamato solo per la costituzione dell’Avvocatura erariale ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Indicati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente quale norma del giudizio di legittimità tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di accertamento con adesione, la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare l’atto opera in via generale e viene meno solo quando il contribuente manifesti una rinuncia espressa, chiara e irrevocabile all’istanza.
- Se la rinuncia all’accertamento con adesione è intervenuta prima della proposizione del ricorso, il termine per impugnare riprende a decorrere e il ricorso successivamente proposto può essere dichiarato tardivo.
- Quando il ricorso viene rigettato per tardività dell’impugnazione originaria, i motivi che attengono al merito dell’atto impositivo restano assorbiti e non sono esaminati.
- Le censure formulate come omessa pronuncia su questioni di merito non possono essere scrutinante quando la decisione di merito è preclusa dall’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività.
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