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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30528/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione degli obblighi connessi a una misura di prevenzione. Il ricorrente deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: 1) sosteneva che il reato non fosse configurabile perché la misura di prevenzione, pur essendo stato notificato il verbale di ripristino, doveva ritenersi ancora sospesa a seguito del periodo di detenzione sofferto, senza che fosse stata rivalutata la pericolosità; richiamava a supporto pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale; 2) contestava l'affermazione di responsabilità per difetto di elemento soggettivo e lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) censurava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e, in sostanza, la valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione relativa alla necessità di una nuova verifica della pericolosità non fosse stata proposta nei gradi di merito e implicasse accertamenti di fatto, quindi non deducibile per la prima volta in sede di legittimità. Ha considerato manifestamente infondati gli ulteriori motivi, rilevando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e saldata a quella di primo grado nel ritenere che l'imputato fosse consapevole delle prescrizioni, avendo ricevuto la notifica del verbale e assunto l'impegno correlato, e che si fosse allontanato da casa senza avvisare la polizia giudiziaria. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, per l'assenza di elementi che rendessero la condotta penalmente irrilevante, e ha giudicato non illogico il diniego delle attenuanti generiche, motivato anche in relazione alla recidiva e all'esercizio del potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa alla violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa, mancando elementi per considerare la condotta sostanzialmente irrilevante

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono state correttamente negate sulla base della motivazione della Corte territoriale, anche in considerazione della recidiva

  • artt. 132 e 133 c.p.

    richiamati come parametri dell'esercizio del potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla sussistenza del reato, ribadendo la consapevolezza dell'imputato delle prescrizioni e la sua inosservanza

Massime di principio

  • La questione che richieda una rivalutazione in fatto della pericolosità o dello stato della misura di prevenzione non può essere proposta per la prima volta in cassazione, se non risulta dedotta nei gradi di merito.
  • In presenza di una motivazione congrua e coerente del giudice di merito, la censura di responsabilità fondata sulla pretesa mancanza di dolo è manifestamente infondata se dagli atti risulta la piena consapevolezza delle prescrizioni e la loro volontaria violazione.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non presenti elementi tali da farla ritenere sostanzialmente irrilevante sul piano penale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della scelta discrezionale richiamando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e la recidiva, senza necessità di una rivalutazione del merito in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira esclusivamente a ottenere una diversa lettura del compendio fattuale e le censure risultano anche manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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