Cassazione Civile, Ordinanza n. 02010/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un comune aveva notificato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 relativo a un terreno, in parte edificabile, ritenuto dall'ente non avente natura pertinenziale rispetto a un edificio principale. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il ricorso era stato respinto in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo sussistente la pertinenzialità del terreno e, conseguentemente, annullando l'avviso. Il comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi idonei a escludere la pertinenzialità; violazione degli artt. 817 c.c. e 2 d.lgs. 504/1992 per mancato rilievo dell'assenza di stabile funzione servente e della autonoma potenzialità edificatoria; violazione degli artt. 100 c.p.c., 817 c.c. e 2 d.lgs. 504/1992 per la mancata indicazione della natura pertinenziale nelle dichiarazioni ICI; omesso esame, o violazione di legge, in relazione alla circostanza che il valore del terreno era stato determinato con i criteri di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dal contribuente, unitamente a una scrittura privata di transazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, adesivamente sottoscritta dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata dal ricorrente per denunciare violazioni di legge
art. 817 c.c.
richiamato quale parametro della nozione di pertinenza, rilevante per la tassazione del terreno
art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato per la disciplina ICI applicabile al bene e alla sua eventuale qualificazione pertinenziale
art. 100 c.p.c.
invocato nel terzo motivo, senza che la Corte entri nel merito per effetto della rinuncia
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato nel quarto motivo in relazione ai criteri di determinazione del valore del terreno
art. 306 c.p.c.
fondamento processuale dell'estinzione per rinuncia
art. 390 c.p.c.
richiamato per la rinuncia al ricorso per cassazione
art. 391 c.p.c.
richiamato per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e aderita dalla controparte quando necessario, comporta l'estinzione del processo e preclude la decisione sul merito dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non è dovuta alcuna pronuncia sulle spese se non vi è specifica regolazione compatibile con l'estinzione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha carattere eccezionale e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01888/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01901/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01904/2024 del 18/01/2024
- ordinanza_civile · 18 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01908/2024 del 18/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →