Cassazione Civile, Sentenza n. 13075/2020 del 30/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva acquistato il 23 febbraio 2009 un locale commerciale di 703 mq, dichiarando nell’atto di compravendita il valore di 500.000 euro. Con avviso dell’8 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate rettificava il valore in 965.000 euro e liquidava le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni, sulla base di una perizia dell’Ufficio provinciale. Dopo l’istanza di accertamento con adesione del 24 marzo 2011 e il contraddittorio del 6 maggio 2011, una nuova perizia, tenuto conto in parte delle contestazioni del contribuente, rideterminava il valore in 776.000 euro. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 12 dicembre 2013, accoglieva invece l’appello dell’Agenzia e attribuiva all’immobile il valore di 776.000 euro. Con il primo motivo, il contribuente denunciava la nullità della sentenza d’appello per inesistenza o nullità della notificazione dell’appello: l’atto, consegnato presso l’indirizzo della società presso cui aveva eletto domicilio a una persona indicata come incaricata al ritiro, sarebbe stato ricevuto da un soggetto privo di collegamento con tale società. Con il secondo motivo denunciava motivazione apparente o insufficiente della sentenza regionale e violazione delle norme processuali indicate in ricorso, sostenendo che non fosse ricostruibile l’iter logico seguito dal giudice.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto valida la notificazione dell’appello, poiché il consegnatario era stato reperito presso la sede della società domiciliataria e non risultava provata l’assenza di un rapporto, anche consistente in un incarico provvisorio o precario, per la ricezione degli atti; in tale situazione il consegnatario si presume addetto alla ricezione, salvo prova contraria della persona giuridica. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione denunciato: la sentenza regionale era adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dell’immobile e non presentava una delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 4.000 euro per onorari, oltre spese generali e spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 145, comma 1, c.p.c.
Orbene, non essendovi alcuna prova dell’assenza, tra la società domiciliataria del R. ed il consegnatario dell’atto di appello, reperito presso l’indirizzo della prima, di un rapporto fondato su un incarico avente ad oggetto la ricezione di atti e di corrispondenza, la notifica dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado deve considerarsi valida.
La notificazione presso la sede della persona giuridica è valida quando il consegnatario vi sia reperito e non sia dimostrata l’assenza di un rapporto, anche derivante da un incarico provvisorio o precario, per ricevere atti e corrispondenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Dopo la riformulazione della norma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, ricavabili dal testo della sentenza; la mera insufficienza motivazionale non è censurabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, , se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione presso la sede di una persona giuridica, la presenza del consegnatario presso tale sede consente di presumere che sia addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica. La notificazione è valida se non viene dimostrato che il consegnatario non aveva ricevuto alcun incarico, anche provvisorio o precario, per la ricezione di atti e corrispondenza.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda anomalie che incidono sull’esistenza della motivazione e risultano dal testo della decisione, quali la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile; il semplice difetto di sufficienza non è censurabile.
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