Sentenza del 23/10/2019 n. 27095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva versato nel 2003 un'imposta sostitutiva di Euro 438.128,10 ai sensi della Legge n. 448 del 2001, articolo 7, in previsione dell'esproprio di alcuni terreni. Successivamente aveva ritenuto che le relative indennità non fossero imponibili e aveva chiesto il rimborso delle somme versate. Dopo avere ottenuto esito favorevole nei giudizi tributari di merito, aveva visto rigettare il ricorso dalla Corte di Cassazione. Ha quindi proposto revocazione sostenendo che la sentenza fosse affetta da errori di fatto risultanti dagli atti di causa, ai sensi degli articoli 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la censura non riguardasse una falsa percezione immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza e gli atti processuali, ma mirasse a ottenere una nuova valutazione giuridica e logica della decisione precedente. L'errore dedotto riguardava infatti la qualificazione e gli effetti dell'opzione fiscale esercitata, non un errore percettivo su fatti non controversi. Il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Articolo 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errori di fatto nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c.
Articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, che non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione oggettiva e immediatamente evidente, essenziale e decisiva, non in un errore di interpretazione, valutazione delle prove o applicazione del diritto.
Legge n. 448 del 2001, articolo 7
Prevedeva la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva agevolata sulle plusvalenze relative a terreni, mediante pagamento anticipato. Secondo la sentenza, l'opzione costituiva una scelta volontaria e tendenzialmente irrevocabile, con il rischio che le somme versate non fossero recuperabili qualora la successiva cessione del bene non si fosse realizzata.
Legge n. 413 del 1991, articolo 11, commi 5-8
È stata invocata dal contribuente per sostenere la non imponibilità delle indennità relative agli espropri di determinati terreni; tale questione, tuttavia, non è stata riesaminata nel merito per l'inammissibilità della revocazione.
Decreto-legge n. 282 del 2002
Ha prorogato, secondo quanto riferito nel testo, il regime temporale previsto dalla Legge n. 448 del 2001 per l'esercizio dell'opzione fiscale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, improcedibile o integralmente respinto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non consente di correggere una decisione ritenuta ingiusta o giuridicamente errata: è ammessa solo quando il giudice abbia percepito in modo materialmente falso un fatto incontroverso, purché l'errore sia evidente dal semplice confronto con gli atti.
- Non costituiscono errore revocatorio la diversa interpretazione di una norma, la rivalutazione delle prove, la critica al ragionamento giuridico o la richiesta di una nuova qualificazione della fattispecie.
- Quando una norma fiscale prevede un'opzione volontaria con pagamento anticipato di un'imposta sostitutiva, il contribuente deve valutare preventivamente i rischi dell'operazione, poiché l'opzione può essere considerata irrevocabile e le somme versate possono non essere rimborsabili se l'operazione successiva non si realizza.
- La revocazione non può essere utilizzata per riaprire una controversia già definita dalla Cassazione mediante argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già esaminate nella sentenza impugnata.
- In caso di ricorso per revocazione inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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