Cassazione Penale, Ordinanza n. 11466/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per evasione ex art. 385, commi 1 e 3 c.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse meritevole di non punibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità con motivazione logica e puntuale, valorizzando la natura abituale del comportamento, desunta anche dalle stesse argomentazioni difensive, secondo cui il medesimo comportamento, giustificato dalla necessità di accudire gli animali, era stato reiterato nei cinque giorni precedenti.
Norme richiamate
norma incriminatrice dell'evasione, richiamata come titolo del reato per cui vi è stata condanna in appello.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non applicabile perché la condotta è stata considerata abituale e non tenue.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito, con motivazione congrua e non illogica, accerti la natura abituale della condotta.
- In sede di legittimità, la censura sull'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se si risolve in una contestazione della valutazione di merito già sorretta da motivazione logica e puntuale.
- La reiterazione del medesimo comportamento nei giorni precedenti può essere valorizzata per escludere la particolare tenuità del fatto, in quanto indice di abitualità incompatibile con la non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
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