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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30391/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda una dipendente comunale ritenuta responsabile di avere alterato, nell’ambito della gestione informatica delle buste paga del Comune, mandati di pagamento e files PDF con importi superiori a quelli effettivamente dovuti, così ottenendo indebiti accrediti. In primo grado la donna era stata condannata per truffa aggravata e falso ideologico, con parziale declaratoria di prescrizione limitatamente alle condotte fino a novembre 2014; in appello la decisione è stata riformata nel senso della declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i fatti, ma con conferma delle statuizioni civili. Il ricorso per cassazione, proposto solo ai fini civili, deduceva: mancata risposta ai motivi d’appello sulla prova della paternità delle alterazioni, poiché il computer non sarebbe stato nella disponibilità esclusiva dell’imputata ma un PC d’ufficio utilizzato da più dipendenti e i log non erano attivi; inutilizzabilità dei dati estratti dal computer perché acquisiti tramite backup senza decreto di sequestro e senza copia forense; insussistenza dell’elemento soggettivo, valorizzando la disponibilità alla restituzione e l’asserita buona fede/inesperienza, con richiesta di considerare la particolare tenuità del fatto; illegittima revoca di un teste già ammesso, in violazione dell’art. 495, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso agli effetti civili. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato il principio, secondo cui quando il reato è estinto per prescrizione ma vi è parte civile il giudice deve comunque valutare se ricorrano i presupposti per l’assoluzione nel merito. Nel caso concreto, ha reputato adeguata la motivazione della sentenza impugnata sulla riconducibilità delle alterazioni alla ricorrente, fondata su un corposo compendio documentale e sulla consulenza del P.M.; ha escluso l’inutilizzabilità dei dati informatici perché non vi era stato un sequestro di dati ma una mera acquisizione documentale ex art. 234 c.p.p. di atti e dati messi a disposizione dal Comune e dalla tesoreria; ha giudicato nuova la questione della particolare tenuità del fatto; ha infine ritenuto generica la censura sulla revoca del teste, essendo stata fornita dal giudice una motivazione sulla superfluità della prova. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.823,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso; non emergono specifiche questioni interpretative sostanziali.

  • art. 254 c.p.p.

    La difesa lo invoca per sostenere che l’acquisizione dei dati informatici avrebbe richiesto un decreto motivato di sequestro; la Corte esclude che fosse applicabile perché non vi è stato un sequestro di dati ma acquisizione documentale.

  • art. 234 c.p.p.

    L’acquisizione di dati e documenti informatici prodotti dal Comune e dalla tesoreria è stata qualificata come acquisizione documentale, non soggetta alle forme del sequestro di dati.

  • art. 131-bis c.p.

    La questione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta nuova rispetto all’appello e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 495, comma 4, c.p.p.

    La revoca della prova già ammessa è legittima se sorretta da motivazione sulla superfluità o non necessità della testimonianza, anche in caso di opposizione della parte.

  • art. 36208 del 2024

    Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024

    È richiamata la regola secondo cui, in appello contro condanna con parte civile e sopravvenuta prescrizione, il giudice deve comunque verificare se vi siano i presupposti per l’assoluzione nel merito.

  • art. 17677 del 2025

    Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025

    È richiamata per i requisiti di legittimità del sequestro di dati informatici, ma la Corte afferma che quel principio non si applica al caso concreto.

  • art. 17312 del 2024

    Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024

    Come sopra, viene citata in tema di sequestro di dati informatici e necessità di criteri di selezione/proporzionalità.

  • art. 31650 del 2017

    Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017

    Richiamata per il principio di non contestabilità in cassazione di questioni non devolute in appello.

  • art. 17449 del 2025

    Sez. 4 n. 17449 del 02/04/2025

    Richiamata sul limite alla deducibilità in cassazione di questioni nuove.

  • art. 28915 del 2020

    Sez. 2 n. 28915 del 24/09/2020

    Richiamata per il principio secondo cui la revoca del teste già ammesso richiede una motivazione sulla perdurante non necessità della prova.

Massime di principio

  • Quando il reato è estinto per prescrizione ma nel processo permane una parte civile, il giudice dell’impugnazione non può arrestarsi alla sola constatazione della causa estintiva: deve comunque verificare, ai fini civili, se dagli atti risulti la prova dell’innocenza dell’imputato e se sussistano i presupposti per un proscioglimento nel merito.
  • L’acquisizione di documentazione e dati informatici prodotti dall’ente titolare o da soggetti terzi, e messi a disposizione dell’autorità procedente, può integrare una mera acquisizione documentale ex art. 234 c.p.p.; in tal caso non è necessario un decreto di sequestro di dati né la previa formazione di una copia forense.
  • Le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del compendio probatorio, senza evidenziare specifici vizi logici della motivazione di merito, sono inammissibili in sede di legittimità quando la Corte territoriale abbia già spiegato in modo coerente le ragioni dell’attribuzione del fatto all’imputato.
  • La questione della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente proposta per la prima volta in cassazione se non risulta devoluta con l’appello.
  • La revoca, nel dibattimento, di una prova testimoniale già ammessa è legittima quando il giudice motivi sulla sua superfluità o non necessità alla luce del materiale già acquisito; la censura in cassazione deve confrontarsi con tale motivazione e non può limitarsi a un generico dissenso.
  • In tema di reati istantanei di profitto o pericolo, una disponibilità alla restituzione successiva del denaro non è di per sé idonea a escludere la responsabilità o a dimostrare la buona fede, se non è assistita da concreti riscontri contrari al compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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