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Sentenza

Sentenza n. 4413/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, n. 2750 del 9 luglio 2024;

Giustizia amministrativa202500882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2750 del 9 luglio 2024, recante la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato, con la quale era stata respinta la domanda del Comune ai sensi dell'art. 1669 c.c., dichiarata inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. e il Comune era stato condannato al pagamento, in favore della società convenuta, di euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. In assenza di pagamento, la ricorrente ha chiesto l'esatta e piena esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta per il perdurante inadempimento e la condanna alle ulteriori spese di giudizio. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Comune di Calvi Risorta di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza civile, mediante il pagamento delle somme liquidate nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inadempienza per compiere gli atti necessari al pagamento. Il compenso del commissario, quantificato in euro 500,00, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha precisato che rientrano nelle spese dovute anche quelle successive alla sentenza azionata, mentre le eventuali spese di registrazione del titolo restano dovute con separato computo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1669 c.c.

    La domanda proposta dal Comune ai sensi di tale disposizione era stata rigettata dal giudice civile; la sentenza è stata azionata limitatamente agli obblighi favorevoli alla società ricorrente.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda proposta dal Comune ai sensi di tale disposizione era stata dichiarata inammissibile dal giudice civile.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che contenga una condanna pecuniaria a carico di un'amministrazione pubblica, purché sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni dell'amministrazione.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine legale di adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme liquidate nel titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e il compenso, da porre a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione anche le spese successive alla formazione del titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, notificazione e messa in esecuzione; restano computabili separatamente le eventuali spese di registrazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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