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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16520/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso dapprima un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali, recuperando a tassazione ricavi non contabilizzati per l'anno 2006; poi aveva notificato alla socia, indicata come titolare del 75% del capitale sociale, un autonomo avviso di accertamento IRPEF, imputandole per presunzione una quota di utili extracontabili della società. La contribuente aveva impugnato l'atto personale e sia la CTP sia la CTR avevano accolto le sue difese, ritenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato la definitività dell'accertamento societario e la sua rituale notifica, e osservando inoltre che la contribuente sarebbe divenuta socia in un momento successivo rispetto a quello indicato nell'avviso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 44, comma 1, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR considerato necessario che l'accertamento societario fosse definitivo e notificato per legittimare l'accertamento verso il socio; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere addossato all'Ufficio la prova della definitività dell'atto presupposto; violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 277 c.p.c. per non avere il giudice di merito, una volta rilevato che la contribuente non possedeva ancora la quota del 75%, rideterminato il reddito imponibile in misura corrispondente alla partecipazione effettiva.

La decisione

La Corte ha accolto tutti i motivi del ricorso. Ha affermato che, nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento nei confronti del socio può essere emesso indipendentemente dalla definitività dell'accertamento societario; che la notifica dell'atto presupposto non è condizione di esistenza del procedimento impositivo, ma al più di efficacia, sicché la mancata prova della notifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'avviso al socio se questi abbia comunque conosciuto l'atto presupposto; e che il giudice tributario, in un giudizio di impugnazione-merito, non può limitarsi ad annullare l'atto per un vizio sostanziale, dovendo eventualmente rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale, in particolare in materia tributaria e di riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare un error in procedendo consistente nel mancato esame nel merito della pretesa tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della definitività dell'avviso presupposto non grava sull'Amministrazione nel senso ritenuto dalla CTR, poiché la mancata dimostrazione di tale elemento non impedisce di per sé l'accertamento nei confronti del socio.

  • art. 1 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato insieme all'art. 44 del TUIR per contestare la ricostruzione della CTR sulla tassazione del reddito di partecipazione in società a ristretta base.

  • art. 44, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per affermare la disciplina dei redditi di partecipazione e la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per censurare la decisione di merito nella parte in cui subordinava l'accertamento del socio alla definitività dell'accertamento societario.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere che il giudice tributario deve decidere la controversia nel merito della pretesa impositiva.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare il dovere del giudice tributario di pronunciare sul merito della domanda quando possibile.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del principio per cui il giudice, riscontrato un vizio dell'atto, deve comunque esaminare la fondatezza della pretesa quando il processo è di impugnazione-merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 83, comma 2, primo periodo, seconda parte, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione alla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, demandata al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società costituisce il presupposto di fatto per l'accertamento verso il socio, ma non richiede che l'atto societario sia divenuto definitivo.
  • L'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio può essere legittimamente adottato anche prima della definitività dell'accertamento societario; ciò che rileva è l'esistenza di un valido accertamento a carico della società sui ricavi non contabilizzati.
  • La notificazione dell'atto impositivo non è requisito di esistenza o perfezionamento dell'atto, ma condizione della sua efficacia; la sua omissione o invalidità non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto se il contribuente ne abbia comunque acquisito conoscenza entro i termini di decadenza.
  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice che ravvisi l'invalidità dell'avviso per ragioni sostanziali non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare la pretesa nel merito e, se del caso, rideterminarla entro i limiti delle domande.
  • In presenza di mutamento della compagine sociale durante l'esercizio, gli utili extracontabili vanno imputati al soggetto che è socio alla chiusura dell'esercizio, in proporzione alla quota effettivamente posseduta, senza frazionamenti temporali del reddito non consentiti dalla sua natura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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