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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Trieste, Sezione 1

con riferimento al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, - della nota Comune di Pordenone Prot. n. 0017802 / P / GEN / SIND del 26 febbraio 2026, a firma del Sindaco dott. Alessandro Basso, con la quale veniva negata la concessione del Logo del Comune di Pordenone – Verso Capitale Italiana della Cultura 2027, - della delibera di Giunta comunale in essa citata a presupposto, richiesta con accesso agli atti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso, occorrendo, la delibera di Giunta n. 27 del 2 febbraio 2026 di modifica delle linee guida per l’utilizzo del logo “Verso Capitale italiana della Cultura 2027”, anch’essa richiesta con accesso agli atti; con riferimento al ricorso per motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota del Comune di Pordenone prot. n. 0017802/P/GEN/SIND del 26 febbraio 2026, a firma del Sindaco dott. Alessandro Basso, già impugnata con il ricorso introduttivo, con la quale è stata negata all’Associazione ricorrente la concessione del Logo del Comune di Pordenone – “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027”; - della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2 febbraio 2026 (doc. 24), già indicata nel ricorso introduttivo tra gli atti impugnati, conosciuta nella sua integralità solo a seguito del riscontro all’accesso agli atti, unitamente al relativo Allegato 1, di essa parte integrante e con essa del pari impugnato, recante le Linee guida per l’utilizzo del Logo istituzionale del Comune di Pordenone “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027” (doc. 25); - e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di concessione del logo istituzionale "Verso Capitale Italiana della Cultura 2027" per iniziative culturali dell'associazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

Le associazioni hanno impugnato il diniego opposto dal Sindaco del Comune di Pordenone alla concessione del logo istituzionale per iniziative culturali e di partecipazione civica, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta comunale recante le linee guida per l'utilizzo del logo. Con il primo motivo hanno dedotto l'incompetenza del Sindaco e della Giunta, in violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, delle disposizioni dello Statuto comunale e dell'art. 5 delle Linee guida, poiché l'autorizzazione avrebbe dovuto essere concessa dal dirigente dell'Ufficio Cultura. Con il secondo e terzo motivo hanno dedotto violazione delle Linee guida, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione e difetto di motivazione, sostenendo che il diniego non riguardava i contenuti dell'iniziativa, ma i toni e i contenuti del Manifesto d'intenti dell'associazione. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di imparzialità, uguaglianza, non discriminazione, laicità dello Stato e libertà di manifestazione del pensiero, in relazione agli artt. 3, 7, 8, 19, 20, 21 e 97 Cost. e agli artt. 3, 18, 19 e 21 Cost. come richiamati nel provvedimento, nonché agli artt. 9, 10, 11 e 14 CEDU. Con i motivi aggiunti le associazioni hanno impugnato cautelativamente la deliberazione della Giunta n. 27 del 2 febbraio 2026 e il relativo allegato, ritenendoli potenzialmente ostativi all'autorizzazione.

La decisione

Il ricorso principale è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondata la censura di incompetenza, rilevando che l'art. 5 delle Linee guida attribuisce espressamente al dirigente dell'Ufficio Cultura il potere di concedere l'autorizzazione all'uso del logo. Il Sindaco e la Giunta non potevano quindi decidere l'istanza qualificandola come atto politico o di indirizzo politico-ideologico. Il giudice ha inoltre ritenuto fondate le censure relative alla valutazione sostanziale del diniego: le Linee guida non subordinano l'uso del logo all'adesione a specifici orientamenti ideologici, politici o religiosi e, ove fossero interpretate in tal senso, sarebbero disapplicabili perché incompatibili con la libertà di manifestazione del pensiero e con i principi costituzionali e dell'ordinamento europeo. L'amministrazione ha illegittimamente valutato il soggetto proponente, anziché i contenuti dell'iniziativa, determinando un effetto censorio e discriminatorio in ragione delle convinzioni filosofiche e religiose dell'associazione. La valutazione è stata ritenuta manifestamente irragionevole anche perché l'iniziativa risultava coerente con gli obiettivi culturali, partecipativi e inclusivi del progetto e il Comune aveva in precedenza patrocinato o pubblicizzato iniziative dell'associazione. Il provvedimento di diniego è stato quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi da adottare nel rispetto dei principi affermati. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le Linee guida non risultavano di per sé lesive né ostative al rilascio dell'autorizzazione. Le spese sono state compensate per la novità e delicatezza della questione.

Norme richiamate

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    La competenza gestionale sull'autorizzazione all'uso del logo spetta ai dirigenti e non agli organi politici, secondo il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

  • art. 5 delle Linee guida per l'utilizzo del logo istituzionale del Comune di Pordenone

    l’autorizzazione all’utilizzo “è concessa dal Dirigente dell’Ufficio Cultura del Comune di Pordenone”

    La disposizione attribuisce espressamente al dirigente dell'Ufficio Cultura il potere di decidere sulle richieste di autorizzazione all'uso del logo.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità vieta all'amministrazione di negare un beneficio amministrativo sulla base dell'orientamento ideologico o religioso del soggetto richiedente.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza impedisce trattamenti discriminatori fondati sulle convinzioni filosofiche o religiose.

  • artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.

    Le disposizioni sono richiamate a tutela della laicità dello Stato e della libertà religiosa, inclusa la libertà di non professare alcuna fede.

  • art. 21 Cost.

    La libertà di manifestazione del pensiero impedisce che l'amministrazione eserciti un controllo censorio sui contenuti ideologici del soggetto proponente, quando valuta una richiesta di uso del logo per iniziative culturali.

  • artt. 9, 10, 11 e 14 CEDU

    Le disposizioni sono richiamate quali parametri convenzionali di tutela della libertà di pensiero, coscienza, espressione e non discriminazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando una disciplina comunale attribuisce espressamente a un dirigente la competenza a decidere su una richiesta di autorizzazione, il Sindaco e la Giunta non possono sostituirsi al dirigente qualificando la decisione come atto politico o di indirizzo politico-ideologico.
  • La concessione dell'uso di un logo istituzionale per iniziative culturali deve essere valutata sulla base della coerenza concreta dell'iniziativa con gli obiettivi e le condizioni stabilite dalle linee guida, non sulla base delle convinzioni filosofiche, religiose o ideologiche dell'associazione richiedente.
  • Un'amministrazione viola i principi di imparzialità, uguaglianza, laicità e libertà di manifestazione del pensiero quando nega l'uso di un logo perché disapprova i toni o i contenuti ideologici del manifesto dell'associazione, anziché valutare i contenuti specifici dell'iniziativa proposta.
  • Le linee guida amministrative non possono essere interpretate come autorizzazione a selezionare o promuovere esclusivamente determinati orientamenti ideologici, politici o religiosi; una previsione con tale contenuto sarebbe incompatibile con i principi costituzionali e con la libertà di manifestazione del pensiero.
  • È viziato per manifesta irragionevolezza il diniego dell'uso di un logo istituzionale quando l'iniziativa proposta è coerente con gli obiettivi culturali, inclusivi e partecipativi perseguiti dall'amministrazione e il diniego si fonda esclusivamente sull'identità ideologica del soggetto proponente.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliResponsabile del procedimento e competenzaInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaEccesso di potereDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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